((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252)).
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Disciplina del risparmio previdenziale
Art. 1
#Comma 1
Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza sociale complementare e individuale
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Disciplina delle forme pensionistiche individuali
Comma 2
Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis (Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti). - 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 9.
L'adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalita' di partecipazione alle forme di cui al comma 1.
3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, puo' essere successivamente variato.
4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell'eta' pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianita' siano consentite, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un'eta' di non piu' di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile il compimento dell'eta' prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.
5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile.
6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale puo' essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 9-ter (Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita). - 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalita' ivi previste, e consentano le facolta' di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del contratto, puo' essere successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui all'articolo 16, prima della loro applicazione.".
Art. 4
#Comma 1
Decorrenza e norme transitorie
Comma 2
Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere (( dal 1° gennaio 2001 )).
Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta che inizia dalla predetta data.
Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilita' prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di dieci milioni di lire e' maggiorato, per per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalita' per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
((
Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, ai fini della deducibilita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, il comma 8-quater dell'articolo 18 del citato decreto legislativo.
))
Comma 3
Capo II - Disciplina della gestione del risparmio previdenziale
Art. 5
#Comma 1
Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita
Comma 2
L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita). - 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonche' la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non e' stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 e' versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo.
Se il bilancio o rendiconto non e' stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione e' presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non e' prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione e' presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di societa' ed enti la dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della societa' o dell'ente.
7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse".
Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e" sono soppresse.
Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dalla predetta data.
Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.
Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha effetto il presente decreto, le operazioni di accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla predetta data. L'imposta sostitutiva e' liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente decreto ed e' versata entro il giorno 16 del mese successivo.
Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'imposta del 12,50 per cento si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.
Art. 6
#Comma 1
Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
Comma 2
Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazione definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter). - 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell'articolo 14.
2. Per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza".
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2001, N. 168 )).
Art. 7
#Comma 1
Regime tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili
Comma 2
Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, e' inserito il seguente:
"Art. 14-ter (Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili). - 1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilita' separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e' aumentata all'1,50 per cento.
2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresi' soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7".
Ai fondi pensioni di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.
L'articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' abrogato.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicata in G.U. 18/05/2000, n. 114 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 8
#Comma 1
Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Comma 2
Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14-ter, introdotto dall'articolo 7, comma 1, e' inserito il seguente:
"Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7.
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di societa' o enti, l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta dalla societa' o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituita".
((
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze tono stabiliti gli elementi di rettifica.
))
Ai fondi pensione di cui all'articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.
Art. 9
#Comma 1
Decorrenza
Comma 2
Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d'imposta in corso (( al 1° gennaio 2001 )).
((
Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta.
))
Comma 3
Capo III - Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine rapporto
Art. 10
#Comma 1
Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Comma 2
Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
"d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;".
Per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l'impresa. Il rappresentante fiscale comunica all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'assolvimento dei predetti obblighi.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicata in G.U. 18/05/2000, n. 114 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 11
#Comma 1
Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto
Comma 2
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2001, N. 168.
Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e' applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'((17 per cento)). ((4))
I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta e' versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
L'imposta e' imputata a riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso l'anno 2001, e' dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto e' corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e' complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. L'acconto puo' essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso e' dovuto. L'acconto e' versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e' utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.
Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1 gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae, anche in sede di applicazione delle ritenute d'acconto, un importo pari a L. 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo e' rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 625) che la modifica di cui al comma 3 del presente articolo si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1º gennaio 2015.
Art. 12
#Comma 1
Decorrenza e disciplina transitoria
Comma 2
Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere (( dal 1° gennaio 2001 )). (( Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.
Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1 gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato articolo 6 va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo.
Le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto (( , comprese le relative anticipazioni, e di altre indennita' e somme, maturate a decorrere dal 1 gennaio 2001. )) Per il trattamento di fine rapporto (( , comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennita' e somme maturate )) fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.
Comma 3
Capo IV - Contratti di assicurazione disposizioni varie e finali
Art. 13
#Comma 1
Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza
Comma 2
Ai fini dell'applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di piu' rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza e' evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio.
((
Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di costituzione, le imprese di assicurazione applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazioni di servizi, l'imposta sostitutiva e' applicata dal contribuente nel periodo d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo le disposizioni previste per la tassazione dei redditi di cui all'articolo 41, comma 4, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' versata con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.
))
Nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 e' soppresso.
Art. 14
#Comma 1
Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi
Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 26-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.".
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33)).
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2001, N. 168.
Art. 15
#Comma 1
Regime tributario dei fondi pensione ai fini I.V.A.
Comma 2
Nell'articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "la gestione di fondi comuni di investimento" sono inserite le seguenti: "e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124".
Art. 16
#Comma 1
Decorrenza
Comma 2
Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati (( o rinnovati nonche' per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1 gennaio 2001 )).
Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere (( dal 1° gennaio 2001 )).
((
Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e' rinnovato.
))
Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere (( dal 1° gennaio 2001 )).
Art. 18
#Comma 1
Disposizioni di attuazione
Comma 2
Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Per gli adempimenti contabili e formali di carattere tributario, ivi compresi quelli connessi alle scadenze temporali, previsti dal presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 19
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il (( 1° gennaio 2001 )) ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.