DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 85/2012 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e

Numero 85 Anno 2012 GU 26.06.2012 Codice 012G0104

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-30;85

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Modifiche e integrazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

Comma 2

All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «Sono fatte salve le competenze dell'Istituto superiore di sanita', di seguito: denominato: "ISS", di cui agli articoli 11 e 15 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.».


Art. 2

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Comma 1

Modifiche e integrazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

Comma 2

All'articolo 3, comma 12, dopo secondo periodo e' aggiunto il seguente: «La codifica di cui al presente comma si uniforma a quella nazionale o europea di cui all'articolo 15».


Art. 3

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Comma 1

Modifiche e integrazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

Comma 2

All'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), le parole: «o all'Istituto superiore di sanita'» sono soppresse.


All'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di cellule riproduttive o embrioni il CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 2, lettere a) e b), al Registro dell'ISS di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.».


Art. 4

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Comma 1

Modifiche e integrazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

Comma 2

All'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), le parole: «o all'Istituto Superiore di Sanita'» sono soppresse.


All'articolo 11, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di cellule riproduttive o embrioni il CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 3, lettere a), b) e c), al Registro dell'ISS, di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.».


Art. 5

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Comma 1

Modifiche e integrazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

Comma 2

All'articolo 15, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nelle more della definizione del codice unico europeo, si applica il codice unico nazionale.».


Art. 6

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Comma 1

Modifiche e integrazioni all'allegato III del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

Comma 2

All'allegato III, paragrafo 2, rubricato: «Donazione del partner (casi diversi dall'impiego diretto)», le parole: «Le cellule riproduttive lavorate o conservate e le cellule riproduttive crioconservate che daranno origine ad embrioni devono essere conformi ai seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «Le cellule riproduttive lavorate e/o conservate e le cellule riproduttive che daranno origine ad embrioni crioconservati sono conformi ai seguenti criteri.».


All'allegato III, paragrafo 3, rubricato: «Prescrizioni generali da osservare per la determinazione dei marcatori biologici», il punto 3.2 e' sostituito dal seguente: «3.2 I campioni di sangue vanno prelevati non oltre 90 giorni prima del prelievo/raccolta dei gameti e ripetuti ogni sei mesi durante il trattamento. Nel caso di crioconservazione dei gameti e degli embrioni, non e' necessaria la ripetizione dei test ogni sei mesi.».


Art. 7

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Comma 1

Modifiche e integrazioni all'allegato IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

Comma 2

All'allegato IV, paragrafo 2, rubricato: «Ricevimento dei tessuti e delle cellule presso l'istituto dei tessuti», al punto 2.5, lettera b), le parole: «e causa della morte, avvenuta successivamente alla donazione» sono soppresse.


Art. 8

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Comma 1

Modifiche e integrazioni all'allegato V del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

Comma 2

All'allegato V, paragrafo C, rubricato: «Attrezzature e materiali», il secondo periodo del punto 2 e' sostituito dal seguente: «Le attrezzature o i materiali che incidono su parametri critici di lavorazione o stoccaggio (ad esempio temperatura, pressione, numero di particelle, livello di contaminazione microbica) sono identificati e sottoposti in modo adeguato a osservazioni, vigilanza, allarmi ed agli eventuali interventi correttivi necessari per individuare le disfunzioni e i difetti e per garantire che i parametri critici rimangano costantemente al di sotto dei limiti accettabili.».


Art. 9

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Comma 1

Modifica degli allegati