DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione dell'articolo 2,

Numero 69 Anno 2017 GU 29.05.2017 Codice 17G00082

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;69

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015

Comma 2

Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
«25-bis (Disposizioni particolari per le imprese del settore dell'editoria). - 1. Sono destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale, a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonche' i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, ivi compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per i quali trova applicazione l'articolo 2, comma 3.
2. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'articolo 1, comma 2, primo periodo.
3. L'intervento straordinario di integrazione salariale puo' essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attivita' lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
b) crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attivita' produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
c) contratto di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
4. In ogni caso, per ciascuna unita' produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale non puo' superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, comma 5.
5. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale e' disciplinata dall'articolo 3.
6. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali e' ammessa l'integrazione salariale e' riconosciuta la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6.
7. Per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di cui al comma 1 sono dovuti il contributo ordinario di cui all'articolo 23 e il contributo addizionale di cui all'articolo 5. Per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti di cui al comma 1 e' dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5.
8. Il pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale e' effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, per i giornalisti, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficolta' di ordine finanziario della stessa. Trova applicazione l'articolo 7, commi 2 e 3.
9. La fase di consultazione sindacale e il procedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale sono disciplinati dagli articoli 24 e 25.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e della crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento negativo o involutivo dei dati economico-finanziari di bilancio riferiti al biennio antecedente la domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale, le modalita' di attuazione del presente articolo, la durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
11. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui ai capi I e III del titolo I in quanto compatibili.».


Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4 del medesimo articolo 25-bis i trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2018 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.


Art. 2

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Comma 1

Disposizioni in materia di esodo e prepensionamento

Comma 2

((


I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di eta' non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano gia' in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.


2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale))


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

L'efficacia dell'inclusione degli accordi indicati al comma 1 e' in ogni caso subordinata al rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 226, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche mediante incremento del contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui al comma 228 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016 fino a totale copertura degli oneri conseguenti dal comma 1 per l'inclusione dei predetti accordi.


Art. 4

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Comma 1

Norme di coordinamento e abrogazioni