All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Aree funzionali
Comma 2