DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 31/1992 - Rettifiche alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

Rettifiche alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

Numero 31 Anno 1992 GU 27.01.1992 Codice 092G0052

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-23;31

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Al titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, riferito alla caccia e alla pesca, sono apportate le seguenti rettifiche:
l'importo della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 16, concernente la concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso e' rettificato in L. 6.065;
gli importi delle sopratasse annuali di cui alla nota della voce di tariffa relativa al numero d'ordine 18, concernente le licenze per la pesca nelle acque interne, sono rettificati come segue:
L. 23.500 per le licenze di tipo A;
L. 13.000 per le licenze di tipo B;
L. 6.500 per le licenze di tipo C.


Art. 3

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Comma 1

Al titolo V della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, riferito all'agricoltura, e' apportata la seguente rettifica:
gli importi della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 27, concernente l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, sono rettificati in L. 180.000.


Art. 4

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Comma 1

Al titolo VII della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, riferito ai trasporti, alla navigazione e ai porti lacuali, sono apportate le seguenti rettifiche:
gli importi della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 41, concernente la concessione di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale relativi ai punti 1), 2) e 3), sono rispettivamente rettificati in: 1) L. 380.000, 2) L. 229.000 e 3) L. 77.500;
l'importo della tassa di rilascio relativo al punto 5) della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 41, concernente la concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione, e' rettificato in L. 9.500.


Art. 5

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Comma 1

Le rettifiche apportate nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 agli importi delle voci della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, entrano in vigore il 1› gennaio 1992.