Piena ed intera esecuzione e' data al "Memorandum d'intesa" tra i Governi di Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda e degli Stati Uniti d'America da una parte ed il Governo d'Italia, dall'altra parte, in merito ai beni tedeschi in Italia, concluso a Washington il 14 agosto 1947.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per la vendita o liquidazione dei beni tedeschi esistenti in Italia di cui al "Memorandum" predetto, potranno essere applicate le disposizioni dell'art. 300 del testo della legge di guerra, approvato con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e quelle del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Il presente, decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 14 agosto 1947 conformemente al n. 9 del "Memorandum" di cui all'art. 1.