I versamenti unitari previsti dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere eseguiti anche mediante delega irrevocabile ai concessionari della riscossione convenzionati ai sensi del comma 2.
Con convenzione, approvata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dai concessionari; quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la convenzione ha durata triennale. ((1))
Si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari di cui al comma 1 da parte delle banche.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 34, comma 6-bis) che "Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei
criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni."