E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 150.000.000 in aggiunta a quella autorizzata con l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1101, per l'esercizio finanziario 1947-48, per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.