DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita', nonche' di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Numero 20 Anno 2006 GU 27.01.2006 Codice 006G0029

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-16;20

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente decreto legislativo si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria e disciplina il conferimento, sulla base delle ordinarie vacanze di organico, degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita', nonche' degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150.


Art. 2

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Comma 1

Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita'

Comma 2

Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita' possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte costituzionale con sentenza 20 giugno-3 luglio 2007, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2007, n. 27) ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, degli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 2 del d.lgs. n. 20 del 2006, nella parte in cui non prevedono che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di legittimita' possano partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno due anni".


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado

Comma 2

Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte costituzionale con sentenza 20 giugno-3 luglio 2007, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2007, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di primo e di secondo grado possano partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno quattro anni."


Art. 4

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Comma 1

Magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126

Comma 2

Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 2 e 3 ai magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nei medesimi articoli 2 e 3 e' aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.


Art. 5

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Per l'attuazione degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, e' autorizzata la spesa massima di 9.750.000 euro per l'anno 2005 e di 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150.


L'INPDAP provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo, comunicando i risultati al Ministero della giustizia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.


Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore