DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del ((Regolamento (UE) 2021/1230 r

Numero 135 Anno 2015 GU 31.08.2015 Codice 15G00150

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;135

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Finalita' e ambito di applicazione


Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del ((regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione)), e del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139 ha disposto (con l'art. 1, comma 3, lettera b)) che nel comma 2 del presente articolo "alla lettera c), le parole «alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE» sono sostituite dalle seguenti: «alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE»".


Art. 3

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Comma 1

(Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012)

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni del regolamento (UE) n. 260/2012: articolo 3, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8; ((articolo 5 bis, articolo 5 ter, articolo 5 quater e)) articolo 8. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nei confronti dei gestori di sistemi di pagamento al dettaglio, per la violazione ((dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012)).


((Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/2012.))


((Fermo quanto disposto dal comma 1-bis, per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/ 2012 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5 milioni di euro ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo del prestatore di servizi di pagamento che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di tale articolo.))


((Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio)).


Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi, 1, 2, 3, 6, 7 e 8 ((, dall'articolo 5 bis, dall'articolo 5 ter, dall'articolo 5 quater, dall'articolo 5 quinquies)) e dall'articolo 8, del regolamento (UE) n. 260/2012, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.


Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.


Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
(1)


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".


Art. 4

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Comma 1

( Sanzioni ((ai sensi del regolamento (UE) 2021/1230)) ).


Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per la violazione ((degli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230)).


((


Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.


1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1230 commesse dai soggetti, diversi dai prestatori di servizi di pagamento, che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (Automated Teller Machine - ATM) o presso il punto vendita, si applica, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206))


Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento la violazione ((di cui al comma 1)), adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.


Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
(1)


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".


Art. 5

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Comma 1

(Autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni)

Comma 2

La Banca d'Italia e' autorita' competente ((ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1230)) e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni ((di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 1-ter, del presente decreto, nonche' nelle ipotesi di violazioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella materia del presente decreto)).
(1)


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".


Art. 5-bis

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Comma 1

(( (Criteri per la determinazione delle sanzioni).))

Comma 2

((


Nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 144-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.


2. Le sanzioni di cui agli articoli 3 e 4 si riscuotono secondo i termini e le modalita' previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.))


((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".


Art. 5-ter

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Comma 1

(( (Controlli della Banca d'Italia). ))

Art. 6

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Comma 1

Esposti alla Banca d'Italia

Art. 7

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Comma 1

Ricorso stragiudiziale

Art. 8

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore.


Alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3.


Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente decreto legislativo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Art. 9

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.