DECRETO LEGISLATIVO

Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291.

Numero 509 Anno 1988 GU 26.11.1988 Codice 088G0584

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1988-11-23;509

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:30:25

Art. 1

#

Comma 1

Le minorazioni congenite od acquisite, di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, comprendono gli esiti permanenti delle infermita' fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente.


Ai fini della valutazione della riduzione della capacita' lavorativa, le infermita' devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di determinare la entita' delle conseguenze e delle complicanze anatomo-funzionali permanenti ed invalidanti in atto.


La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che, per la loro particolare gravita', determinano la totale incapacita' lavorativa, o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'.
L'accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanita' militare.


Art. 2

#

Comma 1

Il Ministro della sanita', entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 luglio 1988, n. 291, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanita'. Il Ministro della sanita', con la medesima procedura, puo' apportare eventuali modifiche e variazioni.


La tabella di cui al comma 1 elenca le infermita' specificamente individuate alle quali e' attribuito un valore percentuale fisso.
Nella medesima tabella sono altresi' espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacita' lavorativa, le infermita' alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso.


Art. 3

#

Comma 1

Le percentuali di invalidita', indicate nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo 2 in misura fissa ovvero con individuazione di fascia, possono essere ridotte o aumentate dalle competenti commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attivita' lavorativa svolta ed alla formazione tecnico-professionale del medesimo. Le competenti commissioni in ogni caso determinano le potenzialita' lavorative del soggetto.


Art. 4

#

Comma 1

In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di piu' minorazioni, il danno globale non e' valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validita' complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.


Art. 5

#

Comma 1

Nella valutazione complessiva della invalidita' non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purche' non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.


Art. 6

#

Comma 1

All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.".


Art. 7

#

Comma 1

Per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai fini della assunzione obbligatoria, e' richiesta una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento.


Gli invalidi civili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, il cui grado di invalidita' sia stato riconosciuto in base alla tabella in vigore anteriormente a quella di cui all'articolo 2, comma 1, conservano il diritto alla iscrizione negli elenchi stessi se hanno un grado di invalidita' superiore al 45 per cento. Gli invalidi civili con un grado di invalidita' inferiore al 46 per cento, conservano tale diritto per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1.


Art. 8

#

Comma 1

La pensione di inabilita' di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di eta' compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente.


Al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonche' dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' corrisposta, da parte dell'I.N P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.


Ove l'importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verra' corrisposta dal Ministero dell'interno la differenza a titolo di assegno ad personam.


Art. 9

#

Comma 1

A modifica dell'articolo 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, la riduzione della capacita' lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi e' elevata alla misura pari al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1.


Restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che gia' beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano gia' ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni. ((1))


-----------------


AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 - 31 maggio 1995, n. 209,(in G.U. 1a s.s. 07/06/1995, n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 26 luglio 1988, numero 291), nella parte in cui non prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al comma primo, sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, posteriormente a tale data."


Art. 10

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2011, N. 119))


Art. 11

#

Comma 1

Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidita' e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidita' e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso.


Art. 12

#

Comma 1

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.