Le minorazioni congenite od acquisite, di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, comprendono gli esiti permanenti delle infermita' fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente.
Ai fini della valutazione della riduzione della capacita' lavorativa, le infermita' devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di determinare la entita' delle conseguenze e delle complicanze anatomo-funzionali permanenti ed invalidanti in atto.
La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che, per la loro particolare gravita', determinano la totale incapacita' lavorativa, o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'.
L'accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanita' militare.