Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalle norme di attuazione dello statuto che disciplinano la delega, per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, la regione e le province autonome osservano il rispettivo ordinamento organizzativo e contabile.
2. Nel caso in cui l'esercizio delle predette funzioni delegate comporti l'acquisizione di diritti, la regione ovvero le province provvedono ad acquisire al proprio bilancio le entrate conseguenti.
Di tali entrate si tiene conto ai fini della determinazione dei rimborsi spettanti alla regione ovvero alle provincie autonome ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e successive modifiche ed integrazioni.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, e' sostituito dal seguente:
" 2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale. Tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni.".