DECRETO LEGISLATIVO

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disci

Numero 169 Anno 2012 GU 02.10.2012 Codice 012G0190

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169

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Testo vigente

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Art. 8

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Comma 1

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Comma 2

All'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.».


Art. 9

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Comma 1

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Comma 2

All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al comma 1, le parole: «comma 1» sono soppresse e dopo le parole: «128-septies» sono inserite le seguenti: «e le modalita' di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies.».


Art. 10

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Comma 1

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Comma 2

All'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis, nonche' i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.
4-ter. L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria non e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ne' con l'attivita' di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo.
4-quater. L'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli.
4-quinquies. L'attivita' di mediazione creditizia non e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l'attivita' di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4-sexies. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater concordano forme di collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento professionale nonche' forme di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti.
4-septies. Al fine di razionalizzare l'accesso alle diverse professioni da parte dei soggetti che svolgono le attivita' di agente in attivita' finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario, gli Organismi adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concordano, entro ventiquattro mesi dalla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, un unico modulo di prova selettiva.
4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall'articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204.».


Art. 11

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Comma 1

Integrazione dell'articolo 17-bis al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Comma 2

Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Attivita' di cambiavalute). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicita' di invio.
5. L'esercizio abusivo dell'attivita' di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3.
7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita';
b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3;
c) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
d) cessazione dell'attivita'.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attivita' dell'Organismo indicata nel presente articolo.».


Art. 16

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Comma 1

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Comma 2

Al comma 4 dell'articolo 24 le parole: «all'aggiornamento professionale» sono sostituite dalle seguenti: «a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori».


Art. 18

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Comma 1

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Comma 2

Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, e' sostituito dal seguente:
«1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, le parole "e con la UIF" sono sostituite dalle seguenti ", con la UIF, con la Guardia di Finanza e con la DIA";
b) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) e' soppressa e dopo la lettera m) e' inserita la seguente: "m-bis) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;";
c) all'articolo 11, comma 1, alla lettera m) le parole: "elenco generale" sono sostituite dalla seguente: "albo";
d) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: "di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
d-bis) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;";
d-ter) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;";
e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d), sono sostituite dalle seguenti: " c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del TUB; d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB.";
f) all'articolo 11, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.";
g) all'articolo 13 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "Con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) del comma 1 si riferisce ai revisori legali e le societa' di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e la lettera b) del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e le societa' di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.";
h) all'articolo 15:
1) al comma 3, dopo le parole "gli istituti di moneta elettronica" sono aggiunte le seguenti: ", gli istituti di pagamento";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.";
i) all'articolo 23:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi gia' in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilita' finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi e' accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilita' di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1.";
2) al comma 2 sono anteposte le seguenti parole: "Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, ";
l) all'articolo 25, comma 1, lettera a), le parole: "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)";
m) all'articolo 36, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalita' indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifi ca della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.";
((n) all'articolo 40, comma 1, le parole: "dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per le lettere h) e i) ))" e le parole: "e le societa' di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a)," sono soppresse;
o) all'articolo 42, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La segnalazione di operazione sospetta e' inviata direttamente alla UIF dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b), limitatamente agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, e lettera c) nel caso in cui un intermediario di riferimento non sia a priori individuabile. La segnalazione e' inviata alla UIF dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB direttamente ovvero per il tramite del punto di contatto centrale, insediato in Italia dall'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitario. La costituzione del punto di contatto e' obbligatoria in caso di pluralita' di agenti.";
p) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole: "istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.a." sono sostituite dalle seguenti "Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 e' di 2.500 euro.".
3) al comma 15, dopo le parole "Poste italiane S.p.a." sono aggiunte le seguenti: " istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento".
q) all'articolo 53, comma 1, le parole: "intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese" sono sostituite dalle seguenti: "intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c-bis), m) ed m-bis), e di cui al combinato disposto delle lettere c-bis) ed n) del medesimo comma, nonche' nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono essere eseguiti, previa intesa";
r) all'articolo 55, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo e' ordinata, nei confronti degli agenti in attivita' finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato;
9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorita' giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.";
((s) all'articolo 56, comma 1, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a) e c) ))";
t) all'articolo 56, comma 2, le parole: "L'autorita' di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettere m) e m-bis), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma 4, e 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sulla base degli esiti dei controlli indicati nell'articolo 53, comma 2.
Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono attivati dalla Banca d'Italia fino alla costituzione dell'Organismo.";
u) all'articolo 56, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, nei confronti degli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB, siano accertate gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto si applica l'articolo 128-duodecies, comma 1-bis.";
v) all'articolo 56, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: " 5-bis. La sanzione prevista dal comma 1 e' irrogata, con proprio decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i), e comma 2, lettera c), dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
z) all'articolo 58, comma 1, dopo le parole "all'articolo 49, commi 1," e' aggiunta la seguente: "1-bis";
aa) all'articolo 58, il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2.
La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.";
bb) all'articolo 58, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.
La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.";
cc) all'articolo 58 il comma 4 e' abrogato;
dd) all'articolo 58 il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
"7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del libretto stesso.";
ee) all'articolo 60, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, emesso per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57, puo' essere proposta opposizione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. E' competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.";
ff) all'articolo 63 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
" 6-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: "11 membri", sono sostituite dalle seguenti: "12 membri".
6-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: "e dall'Ufficio italiano dei cambi" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Unita' di informazione finanziaria", e dopo le parole: "Agenzia del Demanio" e' inserito il seguente periodo: "Il Comitato e' altresi' integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
6-quater. Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: "Ufficio italiano dei cambi" sono sostituite dalle seguenti: "Unita' di informazione finanziaria".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e' inserito il seguente: "1-ter. I commi 5 e 7 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilita' per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.».


Art. 19

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Comma 1

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Comma 2

All'articolo 28, il comma 1-bis, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei sei mesi successivi alla costituzione dell'Organismo, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, gia' iscritti alla data del 30 giugno 2011 nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui al medesimo articolo 128-quater, comma 6; fino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento, ovvero, nel caso di presentazione dell'istanza, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della medesima istanza, a tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.».


Art. 20

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Comma 1

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Art. 21

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Comma 1

Modifiche all'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Comma 2

All'articolo 30-ter, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


All'articolo 30-ter, comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis). le imprese di assicurazione;».


Art. 22

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Comma 1

Modifiche all'articolo 30-quater del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Comma 2

All'articolo 30-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole «dilazionati o differiti» aggiungere le seguenti: «, nonche' nel settore delle assicurazioni».


All'articolo 30-quater, comma 1, lettera c), dopo le parole «o interattivi» aggiungere le seguenti: « e delle assicurazioni,».


Art. 23

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Comma 1

Modifiche all'articolo 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Comma 2

All'articolo 30-quinquies, comma 1, dopo le parole «facilitazione finanziaria,» aggiungere le seguenti: «nonche' una prestazione di carattere assicurativo,».


All'articolo 30-quinquies, al comma 2, dopo le parole: «renderli disponibili», sono inserite le seguenti: « , a titolo gratuito,».


Art. 24

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Comma 1

Modifiche all'articolo 30-sexies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Comma 2

All'articolo 30-sexies, al comma 2, dopo le parole: «il pagamento» le parole: «all'ente gestore stesso» sono soppresse.


Art. 25

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Comma 1

Modifiche all'articolo 30-septies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Comma 2

All'articolo 30-septies, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonche' il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.».


Art. 28

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 31

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Comma 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180

Comma 2

Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti).- 1. All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione facciano ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, a soggetti terzi rispetto alla propria organizzazione o comunque ne usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attivita' finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e operare nei limiti delle riserve di attivita' previste dalla legislazione vigente.
3. La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonche' l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a:
a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere;
b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonche' gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;
c) favorire la comparabilita' delle offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di altre forme tecniche di finanziamento disponibili;
d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di contenere, anche attraverso l'adozione o il potenziamento di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4. La Banca d'Italia, nell'ambito della relazione annuale prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, fornisce al Parlamento informazioni in merito alle risultanze dei controlli di propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei consumatori.».


All'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, dopo la parola «lavoro» sono inserite le seguenti «pubblico o privato».


Art. 33

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Comma 1

Disposizioni finali

Art. 34

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.