DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 110/2002 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese.

Numero 110 Anno 2002 GU 14.06.2002 Codice 002G0144

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-23;110

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Trasferimento di funzioni in materia di energia

Comma 2

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attivita' di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 2.


Art. 2

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Comma 1

Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia

Comma 2

Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e m), vincolano la regione solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti e' riservata alla regione.


Le funzioni di cui al comma 1, lettere h) e p), nonche', limitatamente allo stoccaggio, quelle di cui alla lettera n) sono esercitate d'intesa con la regione. Qualora si tratti di interessi nazionali e nel termine di novanta giorni l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti sono trasmessi al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione del presidente della regione.


Art. 3

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Comma 1

Trasferimento di funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche

Comma 2

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche, comprese le funzioni di polizia mineraria, esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 5.


E' trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi, nonche' la determinazione dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.


Il distretto minerario di Trieste e' soppresso.


Art. 4

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Comma 1

Trasferimento di rapporti e del patrimonio del distretto minerario di Trieste

Comma 2

La regione subentra nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti del soppresso distretto minerario, nella proprieta' degli immobili, delle attrezzature e degli arredi, nonche', salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.


Art. 6

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Comma 1

Trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese

Art. 7

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale vigente.


Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di incentivi alle imprese gia' avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, comma 2.


Art. 8

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Comma 1

Trasferimento delle funzioni relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni.

Comma 2

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Fondo. Il Fondo e' gestito in conformita' alla normativa vigente.


La regione subentra allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi.


La legge regionale disciplina la composizione e la nomina dell'organo di amministrazione del Fondo. Fino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione previsto dalla legge regionale, il Fondo e' amministrato dal comitato di gestione in carica alla data del 1 gennaio 2002.


Art. 9

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Comma 1

Disposizione finanziaria

Comma 2

In via transitoria, al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti con il presente decreto legislativo si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 2002, in conformita' ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 7 e 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


In forza delle disposizioni dell'articolo 8, la regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra allo Stato negli impegni dallo stesso assunti e nella titolarita' delle risorse da imputare al Fondo di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle risorse che affluiranno successivamente per effetto dei rientri per pagamenti delle rate di ammortamento, per quota capitale e interessi, dei finanziamenti concessi. La relativa consistenza della quota statale del Fondo e' attestata da apposito verbale stilato dal comitato di gestione in carica.


Con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modifichera' l'articolo 49 dello statuto, si provvedera', entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a garantire in via definitiva il finanziamento delle funzioni trasferite.


Art. 10

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Comma 1

Trasferimento di personale

Comma 2

Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1 e 3 sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia sei unita' di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.


Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6 e' trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia una unita' di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di incentivi alle imprese.


Per il trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano le procedure individuate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446.


Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle attivita' produttive avvia le procedure di cui al comma 3.


Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 3 la regione Friuli-Venezia Giulia puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del personale e delle strutture che il Ministero delle attivita' produttive utilizzava per l'esercizio delle funzioni trasferite dal presente decreto.


Art. 11

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Comma 1

Oneri per il personale

Comma 2

Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in L. 59.600.000 annue (pari ad Euro 30.780,83) per ogni unita' di personale.


Con decreti del Ministro per le attivita' produttive si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilita', secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.