DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, recante riordino delle Stazioni sperimentali per l'industria.

Numero 71 Anno 2001 GU 27.03.2001 Codice 001G0121

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-23;71

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Riordino Stazione sperimentale

Comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 1048, assume la denominazione di: "Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per carta" per effetto dello scorporo dai settori di riferimento dell'industria delle fibre tessili vegetali ed artificiali.


Art. 2

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Comma 1

Trattamento economico personale statale

Comma 2

Il pagamento degli stipendi e degli assegni spettanti al personale di ruolo statale in servizio presso le Stazioni sperimentali per l'industria continua ad essere effettuato direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le modalita' previste dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.


Art. 3

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

L'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Norme abrogate). - 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 22, ed i commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718; gli articoli da 1 a 24, ed i commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 25, gli articoli da 26 a 27 e dell'articolo 28, i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, gli articoli da 29 a 43 del regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461; il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1488, il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 130, gli articoli da 324 a 331 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; l'articolo 2, commi primo, secondo, terzo e quinto e gli articoli da 3 a 10 del regio decreto 8 febbraio 1885, n. 1596, gli articoli da 2 a 7 del decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 1048; gli articoli da 2 a 8 del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131; gli articoli da 2, comma 1o, n. 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), a 8 del decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 637; gli articoli da 2 a 7 del regio decreto 2 luglio 1922, n. 1396, gli articoli da 2 a 7 del regio decreto 7 ottobre 1923, n. 3266, gli articoli da 2 a 14 del regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646, l'articolo 1, comma secondo, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma primo, gli articoli 4, 5 e 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032.".


Limitatamente ai direttori straordinari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la conferma come direttore ordinario resta subordinata al giudizio sull'operosita' scientifica nel triennio di validita' della nomina a direttore straordinario.