DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 423/2001 - Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Numero 423 Anno 2001 GU 05.12.2001 Codice 001G0481

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-11-06;423

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Omogeneizzazione della retribuzione imponibile

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'imponibile giornaliero per i lavoratori soci degli organismi associativi di cui all'articolo 1, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le forme assicurative ivi previste, non puo' essere inferiore all'importo che garantisce, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.


Art. 3

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Comma 1

Adeguamento della misura della contribuzione previdenziale

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 2003, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale diversi da quelli dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile giornaliero di cui all'articolo 2, comma 1, e' annualmente aumentato, secondo le modalita' temporali e nelle percentuali di cui al comma 1, calcolate sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ai sensi del citato articolo 2, comma 1, ed il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.


La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione anche ai fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nei casi in cui il minimo contrattuale giornaliero di cui al com-ma 1 e' inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, e successive modificazioni.


A decorrere dal 1 gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989.


Gli organismi associativi di cui all'articolo 1 sono comunque responsabili del pagamento dei contributi anche per la quota a carico del lavoratore; qualunque patto contrario e' nullo. I predetti contributi sono dovuti agli Istituti interessati nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni per i diversi settori di attivita' lavorativa.


Art. 4

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

Sino al 31 dicembre 2006, il periodo di occupazione media mensile, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, e' confermato in 26 giornate lavorative.


Sino al 31 dicembre 2006, ai soli fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, restano confermate le classi di contribuzione fissate con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, purche' di importo non inferiore all'imponibile determinato per ciascun anno, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1.


Sino al 31 dicembre 2006, gli organismi associativi di cui all'articolo 1 possono continuare ad optare per il versamento dei contributi dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sulle retribuzioni effettive, purche' non inferiori al maggior importo tra l'imponibile determinato, per ciascun anno, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, e la classe di contribuzione fissata con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni. L'opzione ha effetto dal primo periodo di paga successivo alla delibera assunta dai predetti organismi e non e' revocabile.


I contributi relativi alla forma di previdenza per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, versati su retribuzioni superiori a quelle determinate ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni, restano validi e le relative prestazioni sono commisurate all'entita' dei contributi versati.