All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole: «E' fatta salva l'individuazione delle aree» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 2 non si applica alle aree idonee individuate»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto».
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
Comma 2
L'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici). - 1. La piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di seguito "piattaforma SUER", fornisce, ai soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9, del presente decreto.
La piattaforma SUER e' interoperabile con gli strumenti informatici afferenti la realizzazione di progetti di impianti da fonti rinnovabili operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale.
2. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dal soggetto proponente alla piattaforma SUER, in modalita' telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i modelli unici per la presentazione:
a) degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8;
b) delle istanze di autorizzazione unica di cui all'articolo 9.
4. I modelli unici adottati ai sensi del comma 3 sono presentati dal soggetto proponente mediante la piattaforma SUER.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, nelle more dell'operativita' della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in modalita' digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.».
Art. 9
#Comma 1
Inserimento dell'articolo 9-bis nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
Comma 2
Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe di calore). - 1. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera z), o sezione II, lettera v), che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento:
a) i termini di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, sono ridotti della meta';
b) il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 9, comma 9, e' ridotto a quaranta giorni.
2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi degli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le valutazioni medesime sono circoscritte all'impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza.
3. Le riduzioni di termini di cui al comma 1 si applicano altresi' nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera e), di potenza inferiore a 50 MW.».
Art. 11
#Comma 1
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
Comma 2
All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole: «ai sensi dell'articolo 7» sono soppresse.
Art. 12
#Comma 1
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
Comma 2
All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo le parole: «provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,».
Art. 13
#Comma 1
Inserimento dell'articolo 12-ter nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
Comma 2
Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente:
«Art. 12-ter (Risoluzione alternativa delle controversie). - 1.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definisce, con uno o piu' provvedimenti, meccanismi alternativi, gestiti dall'Acquirente unico S.p.A., a carattere decisorio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al comma 2. Nel definire i meccanismi di cui al primo periodo, l'ARERA assicura il contradditorio tra le parti, stabilisce i termini di durata massima delle procedure, assicura la gratuita' delle medesime per ciascuna delle parti e ne favorisce lo svolgimento in modalita' digitale.
2. Ai meccanismi per la risoluzione extragiudiziale sono ammesse le controversie riguardanti:
a) la presentazione telematica dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1;
b) l'accertamento circa la sussistenza dei vincoli contemplati dall'articolo 7;
c) la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica;
d) l'applicazione della disciplina semplificata per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, che insistano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione;
e) l'individuazione del regime amministrativo applicabile per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1.
3. La decisione di risoluzione extragiudiziale della controversia ai sensi del comma 1 puo' essere impugnata dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
4. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA stabilisce i requisiti dei decisori extragiudiziali, assicurandone terzieta' ed esperienza nell'ambito delle procedure amministrative concernenti la realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonche' adeguata qualificazione professionale nei settori interessati dalle controversie di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
5. Le attivita' di gestione dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo, a cura di Acquirente unico s.p.a., sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».