DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l'aviazione di cui al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023. (25G00196)

Numero 187 Anno 2025 GU 16.12.2025 Codice 25G00196

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;187

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di condizioni di parita' per un trasporto aereo sostenibile.
Il presente decreto si applica agli operatori aerei, agli aeroporti dell'Unione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a), e ai rispettivi enti di gestione degli aeroporti nonche' ai fornitori di carburante per l'aviazione.


Art. 2

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Comma 1

Autorita' nazionale competente


L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e' l'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/2405, per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Violazione degli obblighi del fornitore di carburante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2405

Comma 2

Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il fornitore di carburante che non fornisce le quote medie di carburante sintetico nel periodo dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2031 e che, prima della fine del periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034, non integra la parte di quota non fornita, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata con le modalita' di cui al comma 1.


Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il fornitore di carburante che non fornisce le quote medie di carburante sintetico nel periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034 e, nel periodo di riferimento successivo, non integra la parte di quota non fornita, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata con le modalita' di cui al comma 1.


Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora l'integrazione della quota di carburante ivi prevista non avvenga nel periodo di riferimento successivo, le sanzioni pecuniarie si applicano annualmente fino al periodo di riferimento in cui il fornitore di carburante integra la quota di carburante non fornita di cui ai medesimi commi 2, 3 e 4.


Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, le sanzioni di cui al presente articolo in relazione al rispetto delle prescritte quote di carburante sostenibile, ivi incluse le quote minime e medie di carburanti sintetici, si applicano alle quantita' calcolate come medie ponderate delle quantita' di carburante fornite in tutti gli aeroporti dell'Unione per ciascun periodo di riferimento.


L'autorita' di cui all'articolo 2, nel determinare la sanzione pecuniaria relativa alle quote medie di carburanti sintetici per l'aviazione di cui al comma 1, lettera b), tiene conto di ogni eventuale sanzione pecuniaria relativa alle quote minime di carburanti sintetici per l'aviazione gia' imposta al fornitore di carburante per l'aviazione in riferimento al rispettivo periodo, al fine di evitare una doppia sanzione.


Art. 6

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Comma 1

Violazione degli obblighi dell'operatore aereo ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2405

Comma 2

L'operatore aereo che carica un quantitativo annuo di carburante in un aeroporto dell'Unione in misura inferiore al 90 per cento del fabbisogno annuo di carburante, fatte salve eventuali esenzioni accordate o giustificazioni riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 2023/2405, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al risultato della formula SRIF =2∙CN∙PMAAF aumentato fino al decuplo.


Art. 7

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Comma 1

Violazione degli obblighi del gestore aeroportuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2405

Comma 2

Se, al termine della procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405, l'E.N.A.C. accerta che il gestore aeroportuale non ha adottato tutte le misure necessarie per agevolare l'accesso degli operatori aerei ai carburanti contenenti quote minime di carburanti sostenibili per l'aviazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, diffida il gestore aeroportuale ad adottare tutte le misure necessarie senza indebito ritardo e comunque entro tre anni dalla richiesta di informazioni trasmessa ai sensi del medesimo articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405.


In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il gestore aeroportuale e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 50.000 euro.


Art. 9

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Comma 1

Violazione degli obblighi di comunicazione del fornitore di carburante ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2023/2405

Comma 2

E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 70.000 euro a 150.000 euro il fornitore di carburante che non fornisce gratuitamente agli operatori aerei, entro il 14 febbraio di ogni anno di riferimento, le informazioni pertinenti e accurate inerenti a quanto previsto dall'articolo 8, relative al periodo di riferimento.


E' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi del secondo periodo il fornitore di carburante per l'aviazione che, nell'ambito delle comunicazioni di cui al presente articolo, trasmette informazioni fuorvianti o inesatte riguardo alle caratteristiche o all'origine dei carburanti sostenibili per l'aviazione da esso forniti. La sanzione e' di importo pari al risultato in valore assoluto della formula SNSAF=2∙NSAF∙(PMASAF-PMACJF) aumentato fino al decuplo in ragione del quantitativo di carburanti per l'aviazione sostenibili forniti, oggetto delle informazioni fuorvianti o inesatte.


Art. 10

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Comma 1

Violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/2405 da parte degli operatori aerei

Art. 11

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Comma 1

Relazione informativa

Comma 2

Entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno, l'E.N.A.C. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione semestrale sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto nonche' sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.


Art. 12

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

Art. 13

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'E.N.A.C. provvede allo svolgimento dei compiti e delle attivita' necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente trasferiti all'E.N.A.C. nella medesima misura, ai fini del sostegno della ricerca e dell'innovazione nonche' della produzione e dell'uso dei carburanti sostenibili per l'aviazione.