((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 1 dicembre 1947, n. 1611 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " Le operazioni di liquidazione degli enti indicati all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, dovranno essere chiuse entro tre mesi dalla data di entrata, in vigore del presente decreto".