Tutte le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 5, concernente la compilazione e l'adozione del libro di testo unico di Stato nelle singole classi elementari, sono abrogate.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
La tassa di cui alla lettera b) dell'art. 204 del testo unico citato e' elevata a L. 300 e analogamente il compenso di cui al primo comma dell'art. 210 dello stesso testo unico e' fissato in L. 170.
Art. 4
#Comma 1
Fino a due anni dopo la cessazione dello Stato di guerra, i testi scolastici, con annessi disegni delle illustrazioni relative, possono essere presentati per l'approvazione in copia dattilografata.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 31 agosto 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PARRI - ARANGIO RUIZ - SCOCCIMARRO - RICCI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 35. - FRASCA