A decorrere dal 1° gennaio 1946 i redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni, determinati in applicazione del R. decreto-legge 4 aprile 1939, numero 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, numero 976, sono rivalutati moltiplicandoli per il coefficiente tre.(1)((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 364 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dal 1° gennaio 1947, il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni disposto dall'art. 1 del decretolegislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30, e' elevato da tre a sei".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 364 come modificato dal Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dal 1° gennaio 1947, il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni disposto dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 364, e' elevato da 6 a 12".