Il Ministro per il commercio con l'estero ed il Ministro per il tesoro sono autorizzati a garantire il rimborso, per capitale ed interessi, del credito che la Export Import Bank di Washington accordera', fino all'importo complessivo di 25 milioni di dollari degli Stati Uniti, tramite le banche italiane all'uopo designate, a coloro che saranno ammessi dall'Ufficio italiano dei cambi ad utilizzare quote di tale credito per il pagamento di importazioni di cotone dagli Stati Uniti d'America.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per essere ammesso ad utilizzare, con le modalita' c garanzie che saranno stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e con il Ministero (lei tesoro, determinate quote del credito di cui all'articolo precedente, l'importatore deve preventivamente impegnarsi a rimborsare in dollari degli Stati Uniti la banca italiana tramite la quale ha ottenuto il credito, entro il termine che per ogni quota verra' fissato dall'Ufficio italiano dei cambi e con utilizzo delle valute estere messe a disposizione nei conti in valuta istituiti con decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.
L'importatore che, alla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma precedente, non abbia adempiuto in tutto o in parte all'obbligo di rimborso di cui sopra, e' punito con una pena pecuniaria fino a cinque volte il controvalore in lire della divisa estera non rimborsata, al cambio ufficiale vigente nel giorno di tale scadenza, maggiorato della quota addizionale prevista dai decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.
Per l'accertamento e l'applicazione della pena stabilita nel comma precedente si osservano le disposizioni del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, e del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Art. 3
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - BRACCI - CORBINO TOGLIATTI - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 16. - FRASCA