DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 801/1945 - Disposizioni concernenti l'Accademia nazionale dei Lincei.

Disposizioni concernenti l'Accademia nazionale dei Lincei.

Numero 801 Anno 1945 GU 08.01.1946 Codice 045U0801

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-11-16;801

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

In via eccezionale e transitoria sono consentite, per una sola volta e non oltre il termine di tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, elezioni di soci nazionali per ciascuna delle categorie nelle quali sono ripartite le classi dell'Accademia nazionale dei Lincei, in deroga alle disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 dello statuto dell'Accademia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95.


Art. 2

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Comma 1

Il numero dei soci nazionali da eleggere sara' tale che in ciascuna categoria risultano coperti non piu' dei due terzi dei posti assegnati negli organici delle categorie stesse dallo statuto in vigore.


Art. 3

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Comma 1

Le proposte per la nomina dei soci nazionali, di cui ai due precedenti articoli, saranno fatte dai soci nazionali che, confermati dal Comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 178, facciano parte di ciascuna delle classi dell'Accademia nazionale dei Lincei.
Le proposte saranno accompagnate da una relazione motivata.
Ciascuna delle classi per la quale dovranno farsi le elezioni formulera', sulla base di dette proposte, delle terne che sottoporra' al voto delle classi riunite.
Le nomine dei soci eletti saranno sottoposte alla sanzione prescritta dallo statuto accademico, approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95.


Art. 4

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Comma 1

La categoria di critica della poesia e delle arti, istituita dall decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, e' la terza della classe di scienze morali, storiche, critiche e filologiche ed e' composta di nove soci nazionali e di nove soci corrispondenti, cosi' ripartiti: quattro per la critica della poesia e della letteratura; quattro per la critica delle arti figurative e la architettura; uno per la storia e la critica della musica.


Art. 5

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Comma 1

Per effetto della istituzione della categoria di critica della poesia e delle arti, la categoria seconda della classe di scienze morali, storiche, critiche e filologiche.


Art. 6

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Comma 1

Fintanto che non saranno state fatte le elezioni dei soci nazionali di cui ai precedenti articoli, al presidente e al vicepresidente del Comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, e conferito l'incarico di reggere, governare e amministrare l'Accademia; di provvedere alla nomina del socio amministratore e dei soci segretari e di predisporre ogni altro atto relativo al primo provvisorio funzionamento scientifico e amministrativo dell'Accademia.


Art. 7

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Art. 8

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Comma 1

Entro l'anno accademico 1945-1946 l'Accademia ricostituite le categorie con le elezioni dei soci nazionali, secondo le disposizioni del presente decreto, procedera' alle elezioni di nuovi soci nazionali e corrispondenti nonche' delle cariche accademiche, secondo le disposizioni dello statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1929, n. 95.


Art. 9

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Comma 1

Con l'entrata in vigore del presente decreto il commissario straordinario, nominato con decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, per provvedere, a' sensi del l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, alle operazioni necessarie per la ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei, e a' sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 363, agli atti necessari per la liquidazione dell'Accademia d'Italia, cessa dalle sue funzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI - ARANGIO RUIZ - RICCI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 4. - FRASCA