DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 178/1945 - Disposizioni relative all'Accademia dei Lincei. (045U0178)

Disposizioni relative all'Accademia dei Lincei. (045U0178)

Numero 178 Anno 1945 GU 12.05.1945 Codice 045U0178

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-12;178

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La Reale Accademia dei Lincei, ricostituita a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, e' retta dallo statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95, salvo quanto e' disposto nel secondo alinea del presente articolo. Il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 2309, che sostituiva un nuovo statuto a quello gia' ricordato, e' abrogato.

La Classe di scienze morali, storiche e filologiche assumera' il nuovo nome di Classe di scienze morali, storiche, critiche e filologiche ed avra', oltre le categorie gia' esistenti, una nuova categoria di Critica della poesia e delle arti.


Art. 2

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Comma 1

Fanno parte dell'Accademia i soci onorari, nazionali, corrispondenti e stranieri che erano stati legalmente chiamati a farne parte prima che entrasse in vigore la legge 8 giugno 1939, n. 755, fra essi compresi quelli che ne erano usciti per non prestare o per non aver prestato il giuramento imposto dal R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333.


Art. 3

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Comma 1

Un Comitato di sette soci, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, provvedera':

a) a stabilire con giudizio insindacabile, entro i tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, quali soci debbano essere radiati sia per essere entrati a far parte dell'Accademia dei Lincei senza titoli adeguati sia per il loro contegno nel periodo fascista, tenendo particolare conto della loro partecipazione ad Accademie create dal regime fascista o ad esso ispirate; ((1))
b) a predisporre le condizioni necessarie perche' al piu' presto, e comunque non oltre i tre mesi di cui alla lettera a), l'Accademia riprenda il suo funzionamento normale.

Nei riguardi dei soci residenti nelle regioni d'Italia ancora occupate dal nemico o che svolgono abitualmente in esse la loro attivita', il Comitato puo' rinviare il giudizio ai tre mesi successivi alla liberazione delle rispettive provincie, senza pregiudizio dei provvedimenti di cui alla lettera b).


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 801, ha disposto (7, comma 1) che "Il termine posto al Comitato dalla lettera a) dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, perche' stabilisca quali soci debbano essere radiati dall'Accademia, e' prorogato di tre mesi."


Art. 4

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Comma 1

Tutte le deliberazioni del commissario di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 settembre 1944, n. 359, e all'art. 3 del decreto legislativo 28 settembre 1944, n. 363, e le deliberazioni del Comitato di cui al precedente art. 3, concernenti il personale gia' in servizio presso la Reale Accademia d'Italia o attinenti comunque a materia di personale, e quelle recanti eventualmente oneri finanziari, sono soggette all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro.

La disposizione dell'art. 20 dello statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95, relativo al ruolo organico del personale amministrativo dell'Accademia, e' sospesa fino a tanto che il commissario o, per il tempo dopo la sua cessazione dall'ufficio, gli organi normali dell'Accademia non avranno formulato nuove proposte in ordine al ruolo organico predetto.

Anche le proposte di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro.


Art. 5

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Comma 1

Art 5.

Con la restituzione degli organi normali all'Accademia ai sensi dell'Art. 3 lett. b) del presente decreto cesseranno le funzioni del commissario.


Art. 6

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Comma 1

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - ARANGIO RUIZ - SOLERI

Visto, ii Guardasigilbi: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 23. - FRASCA