DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 49/1946 - Cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace.

Cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace.

Numero 49 Anno 1946 GU 05.03.1946 Codice 046U0049

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'applicazione della legge di guerra e lo stato di guerra cessano il 15 aprile 1946.


Art. 2

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Comma 1

Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche dei Paesi contro i quali l'Italia ha dichiarato la guerra, dopo l'8 settembre 1943, continuano ad applicarsi le disposizioni dei capi II e III, del titolo V, del testo della legge di guerra approvato con il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, relativo al trattamento dei beni nemici ed ai rapporti economici con lo Stato nemico e le persone di nazionalita' nemica, e le successive disposizioni emanate nella materia medesima, nonche' norme penali che a dette disposizioni si riferiscono.
Resta, altresi', ferma l'applicazione delle Proclaimed Lists e Statutory Lists, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1945, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132, del 3 novembre 1945, e successivamente modificate. E' fatta salva la facolta' di modificare le liste predette, nei modi previsti dall'art. 325 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415.
Con separato provvedimento, sara' regolato il passaggio dalla legislazione penale militare di guerra a quella di pace, salvo, restando, frattanto, l'applicazione delle norme vigenti e delle disposizioni concernenti l'ordinamento della giustizia militare in tempo di guerra.


Art. 3

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Comma 1

Tutti i provvedimenti di mobilitazione per il servizio del lavoro sono revocati.


Art. 4

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Comma 1

Tutte le norme giuridiche e gli atti amministrativi o giudiziari, aventi carattere temporaneo in relazione alla durata delle ostilita' o della guerra, cessano di avere effetto alla data stabilita nell'art. 1, salvo, a decorrere dalla stessa data, l'ulteriore periodo di efficacia da essi previsto.
Alla data predetta devono essere altresi riferiti tutti gli altri termini stabiliti in relazione alla cessazione delle ostilita' o della guerra.
I termini riferentisi alla conclusione della pace od alla firma del relativo trattato restano invariati.
Le disposizioni dei comma precedenti valgono anche per gli atti giuridici posti in essere dai privati, sempreche' non risulti una diversa intenzione.


Art. 5

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Comma 1

Nei territori ancora soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto entrera' in vigore il giorno in cui sara' reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, il giorno del ritorno di detti territori all'Amministrazione italiana.
Qualora l'entrata in vigore nei territori indicati nel comma precedente sia successiva al 15 aprile 1946, il provvedimento avra' effetto dalla data dell'entrata in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - NENNI - LUSSU - ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCI- MARRO - CORBINO - BROSIO - DE COURTEN - CEVOLOTTO - MOLE- CATTANI - GULLO - LOMBARDI - SCELBA - GRONCHI - BARBARESCHI - LA MALFA - GASPAROTTO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 3. - FRASCA