DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 471/1946 - Organizzazione e funzionamento del Comitato carboni per la disciplina, la produzione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili solidi.

Organizzazione e funzionamento del Comitato carboni per la disciplina, la produzione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili solidi.

Numero 471 Anno 1946 GU 10.06.1946 Codice 046U0471

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;471

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Comitato tecnico consultivo denominato "Comitato carboni" previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652:
1) da' parere sui criteri da seguire per la formazione dei piani che spetta al Ministero dell'industria e commercio di stabilire per cio' che concerne l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei carboni fossili stessi, dei loro agglomerati e del coke;
2) predispone gli elementi per la compilazione dei piani stessi e ne forma il progetto;
3) elabora i piani riguardanti la disciplina della produzione, assegnazione e distribuzione dei combustibili fossili nazionali, della legna e dei sottoprodotti di lavorazioni agricole e industriali.


Art. 2

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Comma 1

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e' presidente del Comitato carboni e il direttore generale dell'industria e' il vice presidente.
Il Comitato e' composto di sei membri designati, rispettivamente, dai Ministeri dell'industria e commercio, degli affari esteri, del tesoro, della marina, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero.
Il presidente puo' invitare a partecipare ai lavori del Comitato rappresentanti degli altri Ministeri interessati ed esperti tecnici particolarmente commercianti nella materia.


Art. 3

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Comma 1

E' istituita presso il Comitato carboni, una segreteria generale, con uffici dipendenti nel numero strettamente necessario per funzionamento dei Comitato stesso.
Il segretario generale e' nominato dal Ministro per l'industria e commercio fra persone particolarmente competenti in materia di conbustibili solidi.
Se alla carica e' preposta persona estranea all'Amministrazione dello Stato, l'incarico e' dato con le modalita' ed il trattamento dell'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni. Se e' conferita ad un dipendente da Amministrazione statale diversa da quella dell'industria e commercio questi si intende destinato nella posizione di comando.


Art. 4

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Comma 1

Al funzionamento dei servizi del Comitato si provvede:
1) con personale di ruolo, che il presidente del Comitato ha facolta' di richiedere al Ministero dell'industria e commercio ed eventualmente ad altre Amministrazioni statali, nel numero massimo di cinque unita' di gruppo A o B di cui uno del grado sesto, assegnato nella posizione di comando;
2) con personale estraneo all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperto in materia di combustibili solidi, nel numero massimo di due unita', il quale sara' assunto col trattamento e alle condizioni di cui al citato art. 57, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni;
3) con personale avventizio da assegnare con le modalita' del decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, il quale sara' assunto con il trattamento stabilito dal decreto stesso, e successive modificazioni, nel numero che verra' determinato di intesa col Ministero del tesori art. 5.


Art. 5

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Comma 1

Il presidente ha la rappresentanza giuridica del Comitato. Puo' delegare i suoi poteri ad un componente del Comitato per la trattazione degli affari d'importazione di combustibili solidi e per le altre questioni inerenti alla competenza del Comitato stesso.


Art. 6

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Comma 1

La ripartizione delle assegnazioni di combustibile solido, sia importato che nazionale, e' fatta di volta in volta dal Ministero dell'industria e commercio, in base ai piani prestabiliti, in relazione alle necessita' delle singole industrie ed ai programmi nazionali di produzione, stabiliti dal Ministero medesimo, previo parere del Comitato carboni.


Art. 7

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Comma 1

Alle spese per il funzionamento del Comitato carboni e dell' Ufficio carboni del Ministero dell'industria e commercio, nonche' del servizio carboni degli uffici provinciali dell'industria e commercio, si provvede con il gettito di uno speciale contributo, al quale sono tenuti gli assegnatari del carbone stesso.
Il contributo predetto e' fissato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale dei prezzi.
Esso non e' dovuto per il carbone assegnato per l'esclusivo servizio delle Ferrovie dello Stato.


Art. 8

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Comma 1

Il contributo di cui all'articolo precedente e riscosso dalle agenzie marittime delle Ferrovie dello Stato all'atto della consegna dei combustibili fossili nei porti, se trattasi di carbone importato o proveniente dalla Sardegna. Negli altri casi a tale riscossione provvedono gli uffici provinciali del commercio e dell'industria all'atto del rilascio dei buoni di assegnazione.
Le somme riscosse, sia dalle agenzie marittime che dagli uffici provinciali sono versate sul conto corrente postale intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, e saranno da questa iscritte in apposita contabilita' speciale, da istituire con intestazione al Ministero dell'industria e commercio Comitato carboni.


Art. 9

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Comma 1

Le spese per il funzionamento del Comitato devono essere autorizzate dal presidente o da chi ne fa le veci.
I prelevamenti dalla contabilita' speciale aperta a favore del Ministero dell'industria e commercio - Comitato carboni - presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma, ai termini dell'art. 8, sono effettuati, esclusivamente, mediante ordinativi tratti sulla detta contabilita' speciale e pagabili direttamente a favore dei creditori.
Gli ordinativi stessi sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, e dal funzionario del Comitato incaricato della tenuta dei conti.


Art. 10

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Comma 1

Il Comitato carboni ha autonomia amministrativa contabile.
Esso e' sottoposto alla vigilanza al controllo del Ministero dell'industria e commercio e di un Collegio di sindaci composto del capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'industria e commercio, che rappresenta il Ministero del tesoro, e di un rappresentante per ciascuno del Ministero dell'industria e commercio e del Ministero dei trasporti.


Art. 11

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Comma 1

Nel caso di soppressione del Comitato carboni, le attivita' di gestione che residuano verranno devolute al Tesoro dello Stato.


Art. 12

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrera' in vigore dalla data che sara' stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi alla Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - GRONCHI - CORBINO LOMBARDI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 232. - FRASCA