I contratti di utilizzazione di boschi stipulati dagli enti pubblici di qualsiasi natura e dagli istituti di assistenza e beneficenza, la cui risoluzione e' stata autorizzata dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, sono tutti quelli per i quali una qualsiasi utilizzazione, e percio' anche vendita di tagli boschivi e piante sparse, sia stata concessa a qualunque titolo e per qualunque durata.
La data di decorrenza dello scioglimento dei contratti e' quella del termine dell'annata silvana 1944-45.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Real Corpo delle foreste e' autorizzato a pronunciare su richiesta, fatta con deliberazione regolarmente approvata, degli enti e istituti anzidetti, la cessazione delle utilizzazioni boschive che in virtu' di requisizioni disposte in qualsiasi tempo dall'Amministrazione forestale, vengano eseguite da terzi, sia per affidamento diretto che a seguito di contratto stipulato con l'ente proprietario cui l'utilizzazione era stata affidata.
Art. 3
#Comma 1
Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno, come quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 3ยช del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, decise in primo e secondo grado rispettivamente dalle Commissioni previste negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.
Art. 4
#Comma 1
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrera' in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diverra' esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello stato.
Dato a Roma, addi' 23 marzo 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - GULLO - ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - GRONCHI - BARBARESCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 277. - FRASCA.