DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 513/1946 - Norme integrative in merito allo scioglimento dei contratti di utilizzazione di boschi.

Norme integrative in merito allo scioglimento dei contratti di utilizzazione di boschi.

Numero 513 Anno 1946 GU 25.06.1946 Codice 046U0513

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-23;513

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

I contratti di utilizzazione di boschi stipulati dagli enti pubblici di qualsiasi natura e dagli istituti di assistenza e beneficenza, la cui risoluzione e' stata autorizzata dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, sono tutti quelli per i quali una qualsiasi utilizzazione, e percio' anche vendita di tagli boschivi e piante sparse, sia stata concessa a qualunque titolo e per qualunque durata.
La data di decorrenza dello scioglimento dei contratti e' quella del termine dell'annata silvana 1944-45.


Art. 2

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Comma 1

Il Real Corpo delle foreste e' autorizzato a pronunciare su richiesta, fatta con deliberazione regolarmente approvata, degli enti e istituti anzidetti, la cessazione delle utilizzazioni boschive che in virtu' di requisizioni disposte in qualsiasi tempo dall'Amministrazione forestale, vengano eseguite da terzi, sia per affidamento diretto che a seguito di contratto stipulato con l'ente proprietario cui l'utilizzazione era stata affidata.


Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrera' in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diverra' esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello stato.

Dato a Roma, addi' 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - GULLO - ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - GRONCHI - BARBARESCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 277. - FRASCA.