DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 393/1944 - Proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalle leggi tributarie. (044U0393)

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalle leggi tributarie. (044U0393)

Numero 393 Anno 1944 GU 30.12.1944 Codice 044U0393

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ferme restando le norme emanate col decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, sono prorogati ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra i termini di prescrizione e di decadenza stabiliti per l'Amministrazione dello Stato ai fini dell'applicazione di tutte le imposte dirette, per l'applicazione e riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e per l'imposizione del contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col suo concorso, fissato dagli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, compresi i termini non scaduti alla data dell'8 settembre 1943 e sospesi fino al 31 dicembre 1944 col R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1.

I contribuenti, che si siano trovati nella impossibilita', per cause dipendenti dallo stato di guerra, di osservare i termini portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto, relativi all'applicazione, in loro confronto di una qualunque delle imposte dirette, possono chiedere all'ufficio competente per l'accertamento la riammissione nei termini stessi, salvo ricorso alle Commissioni amministrative.

I termini per il pagamento di tributi indicati al primo comma nei casi previsti dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi sino al 31 dicembre 1945.


Art. 2

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Comma 1

La proroga e la sospensione di cui all'articolo precedente sono estese ai termini stabiliti per l'applicazione ed al pagamento di tutti i tributi di spettanza degli Enti locali.


Art. 3

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Comma 1

I termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari sono prorogati, tanto per l'Amministrazione quanto per i contribuenti, ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

I termini di decadenza di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi, in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le stesse modalita' in detto decreto previste anche per quanto riguarda il pagamento, fino al 31 dicembre 1945. Rientrano in tali termini quelli relativi alla presentazione della domanda di opzione di cui nei Regi decreti-legge 12 aprile 1943, n. 243, e 19 agosto 1943, n. 737.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 264 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " A parziale modificazione dell'art. 2 del R. decretolegge 3 gennaio 1944, n. 1, e dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 393, i termini di decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari che sono scaduti o vengono a scadere dal 1° aprile 1943 in poi sono prorogati di diritto, nei confronti della pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 1946".


Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

I termini previsti dall'art. 17 del regolamento, approvato con R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674, decorreranno per i vincitori dei premi della Lotteria ippica di Merano, manifestazione 1943, in territorio italiano occupato dal nemico, o comunque in soggezione del nemico, dalla data di cessazione dello stato di guerra.


Art. 6

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - PESENTI

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1944
Atti dei Governo, registro n. 1, foglio n. 96. - PETIA