DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale. (045U0320)

Numero 320 Anno 1945 GU 28.06.1945 Codice 045U0320

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-07;320

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia inviato in missione con pernottazione fuori dell'ordinaria residenza oppure sia trasferito da una sede permanente di servizio ad altra sede permanente di servizio, in luogo delle indennita' previste dalle vigenti disposizioni, sono rimborsate le spese di trasporto con i mezzi disponibili e piu' economici, le spese per il vitto e l'alloggio e le spese accessorie effettivamente sostenute per l'espletamento della missione o per effettuare il trasferimento.

Le spese per il vitto e l'alloggio possono anche essere rimborsate, anziche' a pie' di lista, mediante un compenso globale - di cui e' ammessa l'opzione anche per singole giornate - in ragione di tre volte l'importo della diaria di missione spettante per ogni giornata, sia per il dipendente sia per ogni persona di famiglia, da ridursi a due volte l'importo della diaria per le persone di famiglia che eccedono il numero di quattro.

Limitatamente alle missioni che si svolgono in comuni con popolazione non interiore a 500 mila abitanti, il compenso globale di cui al precedente comma e' elevato a quattro volte l'importo della diaria di missione.

Il compenso globale relativo alle frazioni di giorno per le missioni di durata superiore ad una giornata, nonche' quello per le missioni di durata inferiore, con pernottazione, saranno regolati coi decreti di cui al successivo art. 10.


Art. 2

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Comma 1

Oltre i rimborsi previsti da precedente art. 1 al personale trasferito e' dovuta una indennita' di prima sistemazione nella misura:
di L. 15.000 al personale dei gradi 4° e superiori;
di L. 12.000 al personale dei gradi dal 5° al 7°;
di L. 10.000 al personale dei gradi dall'8° all' 11°;
di L. 8.000 al personale dei gradi inferiori all'11° e a quello subalterno, salariato e non di ruolo.

La suddetta indennita' e' ridotta alla meta' per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico oppure che non abbia trasferito il mobilio e la famiglia, salvo per questo ultimo la corresponsione della rimanente meta', dopo il trasferimento del mobilio e delle persone di famiglia.

((L'indennita' medesima e' ridotta ad un terzo - da computarsi rispettivamente sull'indennita' in misura intera o ridotta alla meta', secondo quanto e' previsto dai precedenti commi per il personale che nella sede ove e' stato trasferito fruisca di alloggio gratuito o, se trattasi di personale ferroviario, delle agevolazioni di cui alla tabella allegata all'art. 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie)). ((2))

Con la predetta indennita' s'intendono altresi' assorbite le otto giornate di diaria previste per il personale militare e relative famiglie dal R. decreto 18 maggio 1929, n. 394.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 gennaio 1947, n. 7, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Salvo quanto disposto dagli articoli 16, 20 e 26, il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".


Art. 3

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Comma 1

Le missioni cui si applica il trattamento previsto dal presente decreto sono quelle con almeno una pernottazione e non piu' di 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria residenza, ivi incluso il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno.

Nulla e' innovato per quanto concerne le gite nello ambito di piccole distanze nel comune di residenza, le gite fuori del comune di residenza senza pernottazione, le indennita' fisse mensili in luogo di indennita' di trasferta, salvo per quanto concerne l'uso dei mezzi di trasporto e i relativi rimborsi di spese per i quali sono applicabili le norme del precedente art. 1.

Per le missioni in una medesima localita' con piu' di 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria residenza, compresi i giorni di viaggio, si applica per i primi 60 giorni - non computabili nella durata della missione agli effetti economici - il trattamento di cui al presente decreto; per il periodo eccedente e' corrisposto quello previsto dalle normali disposizioni, in aggiunta al quale e' pero' concessa un'integrazione compensativa delle maggiori spese, inerenti alle attuali contingenze, per vitto e alloggio fuori residenza, nella misura del 50% della diaria di missione.

Tale integrazione compensativa e' altresi' concessa nella medesima misura per le missioni effettuate tra il 1 luglio 1944 e la data di entrata in vigore del presente decreto; e limitatamente ai primi 60 giorni di missione, computati dall'inizio di questa, e' uguagliata:

a) al 100% della diaria, per il periodo trascorso in missione dopo il 30 settembre 1944;

b) al 200% per il periodo trascorso in missione dopo il 31 dicembre 1944;

c) al 300% per il periodo trascorso in missione dopo il 31 dicembre 1944 ed effettuate in comuni con popolazione non inferiore ai 500 mila abitanti.


Art. 4

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Comma 1

Il compenso chilometrico per le percorrenze con mezzi propri su via ordinaria e' fissato in lire tre.

E' concessa la sanatoria per i pagamenti effettuati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto di compensi chilometrici nella misura di cui al precedente comma.



Art. 5

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Comma 1

Per le missioni compiute nell'interesse di provincie, comuni, altri enti o di privati compete il medesimo trattamento stabilito per le missioni eseguite nell'interesse dello Stato.

L'art. 10 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e le disposizioni in base ad esso emanate sono abrogati.



Art. 6

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Comma 1

Con decreti da emanarsi nei singoli casi di concerto col Ministro per il tesoro, in aggiunta alle indennita' e rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni puo' essere concessa a compenso delle maggiori spese effettivamente sostenute e documentate una indennita' integrativa:

a) per i trasferimenti di sede del personale effettuati tra il 1° luglio 1944 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per il trasporto effettuato nel suindicato periodo dei materiali e strumenti tecnici inerenti a compiti di missione;

c) per i viaggi di andata e ritorno compiuti nel medesimo periodo per l'espletamento delle missioni.


Art. 7

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Comma 1

Con effetto dal 1° luglio 1944, per la retribuzione da assegnare agli estranei all'Amministrazione dello Stato incaricati di speciali studi o lavori a norma dell'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, il limite massimo e' fissato nella misura della diaria prevista per il grado quarto dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, con l'aumento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131.

Con effetto dal 1° gennaio 1945 il limite di cui al precedente comma e' elevato nella misura del 50 per cento.



Art. 8

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Comma 1

Con effetto dal 1° gennaio 1945 a favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale e' istituita un'indennita', non cumulabile col trattamento di missione, commisurata all'intera diaria di missione con l'integrazione compensativa di cui al 3° comma del precedente art. 3.(3)

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 GIUGNO 1951, N. 489.

E' ammessa l'opzione pel trattamento di missione per i periodi in cui sia piu' favorevole.

Con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i personali e gli uffici per i quali e' ammessa l'applicazione del presente articolo.
(1)((4))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 380, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il trattamento di cui all' art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e' concesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1945, al personale civile della Regia Accademia navale di Livorno e dell'Istituto idrografico della Regia marina in Genova, tenuto a prestare servizio fuori della rispettiva sede normale di Livorno e di Genova".


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 29 giugno 1951, n. 489, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "L'indennita' istituita con il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, in favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della Capitale, e' commisurata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un ottavo dell'indennita' di missione per i dipendenti senza carico di famiglia e ad un sesto o al terzo per i dipendenti con famiglia a carico, secondo che la famiglia si sia trasferita nella nuova sede ovvero sia rimasta a Roma."
Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1951.


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 1, comma 213) che e' soppressa l'indennita' di cui al presente articolo.


Art. 9

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Comma 1

L'art. 6 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e l'art 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386, sono abrogati.

L'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386, e' sostituito dal seguente:

«Non compete alcuna indennita' di soggiorno per il periodo di missione in una stessa localita' il quale ecceda i primi 180 giorni.

Agli effetti di cui al precedente comma la missione nella stessa localita' che per qualsiasi motivo, anche di servizio, venga interrotta una o piu' volte si considera continuativa qualora la interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa localita' di missione vengano esplicati incarichi diversi».


Art. 10

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Comma 1

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro potranno essere stabiliti o modificati i limiti e le modalita' delle spese da ammettersi al rimborso ai sensi dell'art. 1, nonche' le relative norme di accertamento.

I moduli e scontrini che saranno istituiti dall'Amministrazione delle Stato per gli anzidetti accertamenti sono esenti da bollo.



Art. 11

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Comma 1

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il quale pero' il trattamento di missione e trasferimento potra' essere uniformato alle disposizioni stesse con decreto Ministeriale da emanare di concerto col Ministro per il tesoro.



Art. 12

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Comma 1

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.


Art. 13

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha effetto:

a) dalla data medesima, salvo quanto disposto dagli articoli 3, ultimo comma, 6, 7 e 8 nelle provincie che a tale data siano gia' state restituite all'Amministrazione italiana;

b) dal giorno in cui il presente decreto entri in visore in dipendenza di ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana, se si tratti di provincie diverse da quelle indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180;

c) dal giorno in cui la entrata in vigore del presente decreto sia disposta dal Governo Militare Alleato oppure dopo il ritorno all'Amministrazione italiana, dal Governo italiano, nelle provincie indicate nel citato art. 1.

Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 cessano di avere efficacia con il 1° luglio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - SOLERI - PESENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 156 - FRASCA