Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani sono istituite Commissioni locali, ripartite territorialmente come dalla tabella allegata al presente decreto. Esse sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione:
1) del Ministero dell'assistenza post-bellica: il presidente;
2) del Ministero della guerra, due membri, ufficiali delle Forze armate, aventi i requisiti per la qualifica di partigiano;
3) dell'Associazioni Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.):
a) per ogni Commissione a nord della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inquadrata nell'attivita' del C.V.L. ed esistente prima del 25 aprile 1945 nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione stessa;
b) per ogni Commissione a sud della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inquadrata nell'attivita' del C.L.N. e due membri per le formazioni indipendenti dal C.L.N.;
c) per la Commissione della Campania, due membri per ogni partito aderente al C.L.N.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani di altri Stati, e' istituita una analoga Commissione, avente sede in Roma. I rappresentanti designati dall'A.N.P.I. saranno in numero di sei.
Art. 3
#Comma 1
Il Ministero dell'assistenza post-bellica e' incaricato di curare lo svolgimento dei lavori delle Commissioni di cui agli articoli precedenti.
Art. 4
#Comma 1
Contro le decisioni delle Commissioni di cui agli articoli precedenti e' ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado con sede in Roma. Essa e nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta di un presidente scelto tra i partigiani e di otto membri, dei quali tre designati dai tre Ministri delle forze armate e cinque in rappresentanza dei partigiani. (2) ((8))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 849 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il numero dei rappresentanti dei partigiani nella Commissione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, numero 215, e' elevato a sei".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 10-ter) che "Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri".
Art. 5
#Comma 1
Le proposte di ricompensa al valore per i partigiani sono esaminate dalle Commissioni di cui agli articoli 1 e 2, le quali, se ritengono di doverle accogliere, le trasmettono alla Commissione di cui all'art. 4 che decide inappellabilmente.
Art. 6
#Comma 1
Ogni Commissione provvede alla nomina nel proprio seno di un segretario.
Per la raccolta degli elementi necessari al loro lavoro, gli uffici di segreteria delle Commissioni si varranno delle notizie trasmesse dai rappresentanti militari italiani regionali e provinciali (I.M.P.R.), dagli Uffici stralcio dei comuni regionali e di zona del C.V.L., all'A.N.P.I., dai Ministeri dell'assistenza post-bellica e della guerra, nonche' di tutte le informazioni che potranno altrimenti raccogliere.
Art. 7
#Comma 1
E' riconosciuta la qualifica di partigiano combattente:
1) ai decorati al valore per attivita', partigiana;
2) a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento o feriti in dipendenza della loro attivita', partigiana;
3 - a) a coloro che a nord della linea Gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.V.L. e che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di guerra a di sabotaggio;
b) a coloro che a sud della linea Gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.L.N. e che abbiano partecipato a tre azioni di guerra o di sabotaggio;
4 - a) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a nord della linea Gotica, abbiano un periodo minino di appartenenza di sei mesi e possano dimostrate di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;
b) agli appartenenti, a sud della linea Gotica, alle formazioni armate cittadine riconosciute dal C.L.N. che abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi e possono dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;
c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate dal C.L.N., hanno militato per un periodo di tre mesi in formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti e che possono documentare di aver partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;
5 - a) coloro che hanno fatto parte, a nord della linea Gotica, per un periodo di sei mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nell'attivita' del C.V.L.;
b) a coloro che hanno fatto parte, a sud della linea Gotica, per un periodo di tre mesi di un comando di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nell'attivita' del C.L.N.;
c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel C.L.N., possono documentare di avere appartenuto per un periodo di tre mesi ad un comando o ad un servizio di comando (in formazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti;
6) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino od in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura da parte di nazi-fascisti per attivita' partigiana;
7) a coloro che, a nord o a sud della linea Gotica hanno svolto attivita' ed azioni di particolare importanza a giudizio delle Commissioni.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 7-quater) che "Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Art. 8
#Comma 1
E' riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione:
1) ai caduti in azioni partigiane, o per ferite contratte in azioni partigiane, o per malattia contratta in servizio partigiano;
2) agli assassinati dai nazi-fascisti perche' prigionieri politici, o quali ostaggi, o per rappresaglia;
3) ai prigionieri politici morti per i maltrattamenti subiti in carcere od in campo di concentramento.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 7-quater) che "Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Art. 9
#Comma 1
E' riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, nei casi di cui all'articolo precedente, abbiano riportato mutilazioni od invalidita'. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 7-quater) che "Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Art. 10
#Comma 1
E' riconosciuta la qualifica di patriota a tutti coloro che, non rientrando nelle categorie di cui ai precedenti articoli, hanno tuttavia collaborato o contribuito attivamente alla lotta di liberazione, sia militando nelle formazioni partigiane per un periodo minore di quello previsto, sia prestando costante e notevole aiuto alle formazioni partigiane. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 7-quater) che "Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Art. 11
#Comma 1
Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani in altri paesi europei, la Commissione competente potra' derogare ai requisiti di tempo previsti negli articoli precedenti.
Le qualifiche non sono concesse a chi, pur avendo i requisiti di partigiano o di patriota, ne e' divenuto indegno per la sua condotta morale.
Art. 12
#Comma 1
Le domande per il riconoscimento delle qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di ricompense al valore debbono essere presentate, a pena di decadenza, alle Commissioni competenti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Per coloro che si trovano all'estero, il termine decorre dal giorno del ritorno in Patria.
(4) (5) (6) ((8))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 maggio 1970, n. 290 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' prorogato fino al 31 dicembre 1970 per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 7-bis) che "Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' prorogato al 25 aprile 2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 10-bis) che "Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' differito al 2 giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le citta' metropolitane".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 10-bis) che "Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' differito al 2 giugno 2022 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le citta' metropolitane".
Art. 13
#Comma 1
Le Commissioni locali pubblicheranno, con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero dell'assistenza post-bellica gli elenchi di coloro ai quali avranno riconosciuto la qualifica di cui agli articoli 7, 8, 9, 10. Tali qualifiche diverranno definitive solo nei riguardi di coloro per i quali non sara' proposto alcun reclamo entro un mese dalla pubblicazione.((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 2 ottobre 1948, n. 1247 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ricorso previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane, da parte di coloro che non siano stati inclusi negli elenchi indicati nell'art. 13 del decreto stesso o vi siano stati inclusi con una qualifica diversa da quella richiesta, deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione di detti elenchi";
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per gli elenchi gia' pubblicati, il termine predetto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 14
#Comma 1
Chiunque, avendo avuto un incarico di comando in formazioni partigiane, attesta falsamente in certificati, tesserini od altri documenti che taluno ha preso parte alla lotta di liberazione, e' punito ai sensi dell'art. 480 del Codice penale, ma la pena e aumentata.
Chiunque, fuori del caso precedente, attesta comunque falsamente che taluno ha preso parte alla lotta di liberazione, ai fini di fargli riconoscere una delle qualifiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, e' punito ai sensi dell'art. 483 del Codice penale, ma la pena e' aumentata.
Chiunque, senza aver concorso nella falsita', fa uso di documenti attestanti falsamente che egli ha preso parte alla lotta di liberazione e' punito ai sensi dell'art. 489 del Codice penale, ma la pena e' aumentata.
La pena e' ulteriormente aumentata se i fatti di cui ai comma precedenti sono commessi a fine di lucro.
Il colpevole inoltre perde la qualifica di partigiano di patriota.
Art. 15
#Comma 1
Le designazioni di cui agli articoli 1 e 2 dovranno avvenire entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In mancanza, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvedera' d'ufficio alla nomina su designazione del Ministero dell'assistenza post-bellica.
Art. 16
#Comma 1
Il decreto legislativo Luogotenenziale del 5 aprile 1945, n. 158, e' abrogato.
Art. 17
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrera' in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 21 agosto 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Parri - Togliatti - Ricci - Jacini -
De Courten - Cevolotto - Lussu
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 14. - Ventura