Tutte le disposizioni di leggi, di regolamenti e di contratti collettivi che stabiliscono diritti e preferenze, per meriti fascisti, ai fini della nomina a posti, del passaggio a categorie o gruppi superiori, della progressione nelle carriere, del trattamento economico durante la carriera e del trattamento di quiescenza nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e negli altri enti, sono abrogate.
Per i dipendenti in attivita' di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono revocati i riconoscimenti di anzianita' utile per il trattamento di quiescenza attribuiti in dipendenza delle disposizioni abrogate con il precedente comma.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono abrogate tutte le disposizioni che comminano sanzioni disciplinari e che prevedono la dispensa dal servizio per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime.
Art. 3
#Comma 1
Le disposizioni che stabiliscono, in favore del personale coniugato o vedovo avente prole, abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per le promozioni dei dipendenti dalle amministrazioni od enti di cui all'articolo l sono abrogate.
Sono, altresi', abrogate le disposizioni che sanciscono riserva di posti nelle nomine ad impieghi nelle pubbliche amministrazioni e preferenze nelle carriere in favore dei coniugati.
Art. 4
#Comma 1
Salve le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, gli appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, i quali abbiano conseguito promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B o 11° di gruppo C, con abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per l'ammissione agli esami di idoneita' od ai concorsi, ovvero per la scrutinabilita' per le promozioni ai gradi medesimi, in base ai benefici concessi dallo disposizioni indicate ai precedenti articoli 1 e 3, non possono essere scrutinati per la promozione ad un grado superiore a quello che attualmente rivestono, prima che abbiano raggiunta la anzianita' necessaria per la promuovibilita' al medesimo grado coloro che originariamente li precedevano nei ruoli di anzianita', con maggiore o pari anzianita' di servizio utile per l'ammissione agli esami, concorsi o scrutini predetti.
La sospensione degli scrutini di cui al precedente comma non si applica in favore di coloro che, essendo stati scrutinati per le promozioni, siano stati pretermessi, ovvero, avendo partecipato agli esami di idoneita', non abbiano conseguito la idoneita', nonche' di coloro che abbiano avute interruzioni di servizio.
Art. 5
#Comma 1
Salvo le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, coloro i quali, nelle graduatorie del merito comparativo e nelle graduatorie di merito contemplate rispettivamente agli articoli 27 e 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni, abbiano riportato un punteggio in base ai coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dal paragrafo III del decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e siano stati promossi nell'ordine di dette graduatorie, prenderanno posto nel ruolo di anzianita' secondo l'ordine che risulta dal punteggio gia' riportato, detraendo da questo i coefficienti suindicati.
A coloro che in seguito alla revisione delle graduatorie di merito sancita dal precedente comma risultino collocati innanzi alle persone gia' promosse per l'attribuzione dei coefficienti predetti, quando la anteposizione di queste persone sia stata causa di impedimento della promozione, si applicano le disposizioni del 3° e 4° comma dell'art.
6. La ricostruzione della carriera deve essere deliberata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine previsto nell'art. 5, comma secondo, nell'art. 6, comma terzo, e nell'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, quando sia scaduto anteriormente alla data del presente decreto, e' esteso sino a sei mesi da questa data".
Art. 6
#Comma 1
La riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n.9, e' ammessa anche nei casi in cui siano stati adottati provvedimenti di collocamento a riposo o comunque di cessazione del rapporto di impiego, determinati da motivi politici, e nei casi in cui tali provvedimenti siano stati disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in tal modo ad imposizioni di carattere politico. Gli effetti economici della riammissione decorrono dal 1° gennaio 1944.
Coloro i quali sono riammessi in servizio ai sensi del citato art. 1, e della estensione contenuta nel precedente comma, riprendono il grado che possedevano al momento dell'allontanamento dal servizio. Il collocamento nel ruolo organico, all'atto della riammissione, e' disposto in base all'anzianita' nel grado. Il tempo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio a quella di riassunzione nel posto di ruolo e' considerato come servizio effettivamente prestato.
Nel termine di sei mesi dalla riassunzione, l'amministrazione competente prende in esame la situazione del personale riammesso; tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, degli sviluppi di carriera degli altri dipendenti che al momento dell'allontanamento dal servizio avevano il medesimo grado e la medesima anzianita', della natura delle promozioni, delle condizioni richieste per conseguirle, l'amministrazione valuta se e quale promozione il riammesso in servizio avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione dei ruoli, se fosse rimasto in attivita' di servizio, e ricostruisce la carriera del riammesso, con le relative anzianita', determinando il grado che spetta e la posizione di ruolo. A tal fine il riammesso, se ufficiale delle Forze armate dello Stato, e' considerato appartenente all'aliquota di scrutinio nella quale egli sarebbe stato compreso se fosse rimasto in servizio. (2)((4))
La promozione di cui al precedente comma, che non puo' aver luogo, in ogni caso, per un grado superiore a quello rivestito alla data del presente decreto dai dipendenti che gia' precedevano nel ruolo il riammesso in servizio, puo' essere conferita anche in soprannumero.
Non e' pero' ammessa la promozione in soprannumero quei gradi per i quali sia previsto un solo posto di ruolo nell'organico.
Per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato la valutazione di cui al terzo comma del presente articolo deve essere preceduta da esperimento presso un ente o corpo delle Forze armate, della durata di tre mesi per la prima promozione e di dodici mesi per quelle successive.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il termine di sei mesi, previsto nel terzo comma dell'art. 6 e nel secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e' elevato ad un anno".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine previsto nell'art. 5, comma secondo, nell'art. 6, comma terzo, e nell'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, quando sia scaduto anteriormente alla data del presente decreto, e' esteso sino a sei mesi da questa data".
Art. 7
#Comma 1
Per la riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, con la estensione del 1° comma del precedente articolo, nelle amministrazioni i cui ordinamenti prevedono limiti massimi di eta' varianti a seconda del grado posseduto dai propi dipendenti, il requisito dell'eta' per la riammissione valutato in relazione al grado che il dipendente avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione degli organici, qualora non fosse stato allontanato dal servizio per motivi politici o razziali.
Art. 8
#Comma 1
La ricostruzione della carriera prevista dai comma 1° e 4° dell'art. 6 deve essere effettuata dalle amministrazioni anche per le promozioni dei dipendenti rimasti in attivita' di servizio, ma non promossi perche' non iscritti al soppresso partito fascista.
Le promozioni previste dal precedente comma debbono essere conferite entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (2)((4))
Nello stesso termine stabilito al precedente comma, deve provvedersi alla revoca dei provvedimenti disciplinari applicati per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista.
Qualora per effetto di detti provvedimenti disciplinari il dipendente abbia subito ritardi o sia stato pretermesso nelle promozioni, viene ricostruita la carriera nei modi e nei termini stabiliti dai primi due comma.
I comma 1° e 2° del presente articolo si applicali anche in favore di coloro che sono stati colpiti dalli disposizioni della legge 25 settembre 1940, n. 1405, concernente la designazione per le promozioni del personale celibe.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il termine di sei mesi, previsto nel terzo comma dell'art. 6 e nel secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e' elevato ad un anno".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine previsto nell'art. 5, comma secondo, nell'art. 6, comma terzo, e nell'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, quando sia scaduto anteriormente alla data del presente decreto, e' esteso sino a sei mesi da questa data".
Art. 9
#Comma 1
Le promozioni conferite in base alla facolta' prevista dagli articoli 6 e 8 del presente decreto sono disposte, con decorrenza agli effetti giuridici, dalla data risultante dalla ricostruzione della carriera.
Gli stipendi relativi ai gradi conferiti in base alla ricostruzione della carriera si computano come se fossero stati effettivamente percepiti ai fini della formazione della media per la liquidazione della pensione.
Art. 10
#Comma 1
Per i riammessi in servizio, il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della riammissione e' computato, per intero, utile ai fini del trattamento di quiescenza.
Relativamente al periodo considerato nel precedente comma, non deve essere operata alcuna ritenuta, per il trattamento di quiescenza, sugli stipendi spettanti successivamente alla riammissione in servizio.
Art. 11
#Comma 1
Per coloro che sono stati collocati a riposo, dispensati o licenziati per motivi politici o raziali, e non possono essere riammessi in servizio perche' non sono piu' in possesso del requisito dell'eta' o per sopravvenuta inabilita', deve farsi luogo ad una nuova liquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 6, terzo comma, considerando utile a tal fine il periodo di tempo intercorso dalla data del collocamento a riposo, della dispensa o del licenziamento a quella del raggiungimento del limite di eta' o a quella cui risale l'inabilita' al lavoro, ed in base agli stipendi che avrebbero percepiti se fossero rimasti in attivita' di servizio.
Nel caso di decesso del pensionato, deve farsi luogo ad una nuova liquidazione della pensione di riversibilita', ove spetti.
La pensione concessa ai sensi dei precedenti comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Quando non risulti espressamente dalla motivazione del decreto di dispensa o di licenziamento che la cessazione dal servizio ebbe luogo per motivi politici, l'accertamento di questa condizione e' demandata alla commissione competente per la riassunzione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il trattamento di quiescenza concesso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, ha effetto dai 1° gennaio 1944".
Art. 12
#Comma 1
Al personale delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonche' al personale del ruolo degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 183.
Art. 13
#Comma 1
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238)).
Per gli altri dipendenti la riassunzione in servizio e' disposta con destinazione alla sede in cui si trovavano all'atto dell'allontanamento dal servizio, avvero, nei casi di assoluta impossibilita', con destinazione ad una sede viciniore della stessa importanza.
Art. 14
#Comma 1
Quando la riammissione in servizio ha luogo per un posto che sia unico nell'organico, colui che attualmente lo ricopre puo' essere, a sua scelta, collocato in disponibilita' ovvero mantenuto in servizio con il grado immediatamente inferiore a quello rivestito, con la conservazione del trattamento economico gia' goduto.
Art. 15
#Comma 1
Qualora il posto occupato al momento dell'allontanamento dal servizio sia stato soppresso, la riammissione e' disposta per altro posto, che a giudizio insindacabile del capo dell'amministrazione sia attualmente previsto per servizi corrispondenti od analoghi, anche se di grado inferiore.
In ogni caso e' corrisposto il trattamento economico competente per il grado gia' rivestito.
Art. 16
#Comma 1
I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali non poterono ottenere la sistemazione in ruolo, in base a norme speciali in favore del personale non di ruolo, perche' non iscritti al partito fascista, possono a loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, essere nominati ai posti di grado iniziale della carriera cui si riferivano le norme predette, sempre che si trovassero nel possesso di tutti gli altri requisiti prescritti al momento dell'attuazione delle norme medesime, e non li abbiano perduti successivamente, ad eccezione di quello della permanenza in servizio. ((5))
La valutazione delle condizioni stabilite nel precedente comma e' demandata alla commissione competente per la riammissione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali. La commissione dovra' esprimere altresi' il proprio parere in merito alla sistemazione in ruolo, tenuto conto del servizio prestato dall'interessato.
La nomina puo' essere disposta anche in soprannumero, salvo riassorbimento alle successive vacanze.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine previsto dall'art. 16, comma primo, del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, per coloro che alla data dell'entrata in vigore del decreto stesso si trovassero in servizio militare o fossero prigionieri ovvero deportati o internati a causa dello stato di guerra, decorre dalla data in cui sia cessata tale condizione".
Art. 17
#Comma 1
Sono abrogati l'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato in applicazione della predetta norma, concernenti i coefficienti numerici da attribuire nelle promozioni con feribili in base all'art. 8 del Regio decreto medesimo.
Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.
Art. 18
#Comma 1
In quanto occorrano, saranno emanate su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti, le norme necessarie per adeguare alle disposizioni del presente decreto quelle che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciali ordinamenti e degli altri Enti pubblici.
Art. 19
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare, il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi'. 19 ottobre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Tupini - Soleri - Casati -
De Curten - Piacentini - De
Ruggiero
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 18. - Petia