Nei casi in cui, dopo 1'8 settembre 1943, nei riguardi di persone considerate nel primo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 274, al solo scopo di sottrarle alle misure di carattere razziale cui erano soggette, sia stato dichiarato un nome diverso dal vero in atti pubblici o in denuncie, ovvero siano state ottenute sotto altro nome concessioni, autorizzazioni, iscrizioni in pubblici registri ed a scuole, e' ammessa la rettifica dei relativi atti, sostituendosi in essi il nome vero a quello denunciato.
Salvo quanto disposto dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195, per le rettifiche degli atti dello stato civile, la rettifica degli altri atti e' disposta dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico ovvero dall'autorita' che ha ricevuto la denuncia o che ha emanato il provvedimento di concessione, autorizzazione o iscrizione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le persone alle quali e' stato imposto o che hanno ottenuto il cambiamento del proprio cognome, in base agli articoli 2, 3 e .4 della legge 13 luglio 1939, n. 1055, possono riottenere il cognome che avevano anteriormente.
Il mutamento di cognome e' disposto, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, prescindendo dalla procedura prevista dal R. decreto 9 luglio 1.939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. Il provvedimento deve essere trascritto ai sensi dell'art. 163 del Regio decreto predetto.
La disposizione del presente articolo si applica anche al coniuge ed ai discendenti delle persone indicate nel primo comma.
Art. 3
#Comma 1
Gli atti amministrativi ed i provvedimenti di volontaria giurisdizione emanati in attuazione dei precedenti articoli, le istanze dirette a promuoverli e i documenti da presentare a fondamento di esse, sono esenti dallo tasse di bollo e di concessione governativa.
Art. 4
#Comma 1
I matrimoni celebrati davanti a ministri dei culto cattolico e non trascritti nei registri dello stato civile per il disposto dell'art. 6 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, possono esservi trascritti su richiesta di entrambi i contraenti, quando le condizioni stabilite dalla legge, escluse quelle di carattere razziale, sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio.
Qualora uno dei contraenti sia morto, la richiesta puo' essere fatta dal superstite; se siano morti entrambi, puo' essere fatta da alcuno dei discendenti.
La trascrizione eseguita in base al comma precedente produce gli effetti del matrimonio civile dal giorno della celebrazione, salvi i diritti acquistati dai terzi.
La trascrizione non e' ammessa :
1) quando sia stata pronunciata la nullita' del matrimonio o concessa la dispensa, dal matrimonio rato e non consumato, con sentenza, o provvedimento dell'autorita' ecclesiastica ((...));
2) quando uno dei coniugi abbia contratto altro matrimonio valido agli effetti civili.
I matrimoni civili contratti sotto l'impero del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, in trasgressione dell'art. 1 di tale decreto-legge, non possono essere piu' annullati per il motivo della diversita' di razza.
Art. 5
#Comma 1
E' reintegrato nella patria potesta' il genitore che ne sia stato privato in applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.
La reintegrazione e' pronunciata dal tribunale per i minorenni competente, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art. 6
#Comma 1
Il personale militare delle Forze armate dello Stato, che sia stato collocato in congedo assoluto in applicazione del R. decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2111, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e' iscritto, d'ufficio, se idoneo, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, nella categoria o posizione che ad esso competerebbe se il collocamento in congedo assoluto non avesse avuto luogo.
Art. 7
#Comma 1
Le disposizioni degli articoli 117 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono applicabili in favore dei cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 98, prescindendo dal requisito della residenza all'estero.
Art. 8
#Comma 1
Le disposizioni degli articoli 147 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, si applicano ai titoli di studio conseguiti nei corsi di tipo universitario istituiti in Roma e Milano per i cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, numero 1779, sempre che tali corsi siano parificati dalle , autorita' accademiche ai corsi universitari.
Art. 9
#Comma 1
I cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, sono ammessi a qualsiasi esame negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, con dispensa dall'obbligo di presentare titoli di studio inferiori, purche' abbiano l'eta' corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale degli studi nel Regno.
Gli interessati possono chiedere di fruire della norma di cui al precedente comma non oltre i due anni scolastici successivi all'entrata in vigore, nel territorio di residenza, del presente decreto.
Art. 10
#Comma 1
Coloro i quali siano stati cancellati da un albo professionale, in applicazione di disposizioni di carattere razziale, possono esservi reiscritti, a loro domanda, anche in soprannumero.
Coloro che sono stati iscritti negli elenchi previsti dall'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, sono reiscritti di ufficio nell'albo professionale.
Il periodo di tempo intercorso dalla data di cancellazione dall'albo a quella di reiscrizione, perevio la domanda di reiscrizione sia stata presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed il periodo di iscrizione negli elenchi aggiunti menzionati nel precedente comma sono considerati utili ai fini dell'anzianita' di iscrizione.
Art. 11
#Comma 1
I membri delle accademie, degli istituti e delle, associazioni di scienze, lettere ed arti, radiati per effetto dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938. numero 1390, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 99, sono riammessi nel posto che avevano nelle dette istituzioni.
Il periodo di tempo intercorso fra la radiazione e la riammissione e' considerato utile ai fini dell'anzianita'.
Art. 12
#Comma 1
Sono revocati i provvedimenti con cui i liberi docenti colpiti dalle disposizioni razziali furono dichiarati decaduti dall'abilitazione alla libera docenza.
Art. 13
#Comma 1
L'abilitazione a impartire l'insegnamento medio ad alunni dichiarati o considerati di razza ebraica, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, ha valore per l'esercizio professionale, senza la limitazione contenuta nel citato articolo.
Art. 14
#Comma 1
Art,
I candidati in concorsi a posti di ruolo nelle amministrazioni pubbliche risultati vincitori per la loro collocazione nella graduatoria generale di merito, i quali non abbiano potuto ottenere la nomina per la entrata in vigore delle disposizioni razziali, possono conseguirla, a loro domanda, da presentarsi. entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Qualora non vi fossero vacanze nel ruolo, la nomina e' disposta in soprannumero, salvo riassorbimento.
La nomina e' subordinata all'espletamento del periodo di prova all'uopo previsto. Compiuta la prova con esito favorevole, la decorrenza della nomina al grado iniziale della carriera e' retrodatata, al soli effetti giuridici, a quella della nomina dei candidati dichiarati vincitori del concorso in base all'esito degli esami predetti.
Art. 15
#Comma 1
Ai congiunti di coloro che, dovendo essere riammessi in servizio d'ufficio, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, siano prigionieri di guerra, internati o dispersi, si applicano le disposizioni del1'art. 41 del R. decreto 19 maggio 1941, n. 583.
Art. 16
#Comma 1
Non e' punibile chi, al solo scopo di evitare per se' o per altri le persecuzioni razziali, dopo l'8 settembre 1943, in territorio occupato o controllato dalle forze armate germaniche, abbia commesso alcuno dei fatti contemplati negli articoli 374, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 490, 494, 495, 496 e 567, capoverso, del Codice penale.
Non e' punibile chi, nelle circostanze previste dal precedente comma, abbia commesso alcuno dei fatti contemplati dall'art. 334 del Codice penale, al solo scopo di favorire il proprietario della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro per persecuzione razziale del proprietario stesso.
Art. 17
#Comma 1
Nei casi in cui, per alcuna delle ipotesi previste nel precedente articolo, sia stata pronunciata condanna, cessano tutti gli effetti di questa.
Non si fa menzione della condanna di cui al precedente comma nei certificati spediti a richiesta dei privati o per ragioni di elettorato.
Art. 18
#Comma 1
Per coloro che si trovano in territori non ancora liberati, i termini stabiliti nel presente decreto decorrono dalla data del passaggio all'amministrazione italiana.
Per coloro che si trovino all'estero, i termini decorrono dalla data della conclusione della pace.
Art. 19
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto o di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi'. 19 ottobre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Tupini - Siglienti -
Soleri - Casati - De Curten -
Piacentini - De Ruggiero
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 253. - Emanuel