DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri. (045U0508)

Numero 508 Anno 1945 GU 06.09.1945 Codice 045U0508

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;508

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Corpo degli agenti di custodia dipende dal Ministero di grazia e giustizia, e' militarmente organizzato e fa parte delle Forze armate dello stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza.

Sull'uniforme fa uso delle stellette a cinque punte.

Gli agenti di custodia sono equiparati a tutti gli effetti agli agenti di pubblica sicurezza, fermo rimanendo, per il trattamento economico, quanto disposto dal presente decreto.



Art. 2

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Comma 1

I componenti il Corpo degli agenti di custodia sono soggetti, per tutti i reati preveduti dalla legge penale militare di pace e di guerra, alle pene da essa comminate e alla giurisdizione militare.



Art. 3

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Comma 1

Il ruolo organico e l'ordine gerarchico del Corpo sono determinati dalla tabella A annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro.

L'aumento stabilito dalla predetta tabella rispetto all'organico dei sottufficiali, delle guardie e degli allievi, di cui al R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ha vigore per la durata di anni cinque.

A cominciare dal 6° anno, il quinto delle vacanze che si verificheranno nel ruolo in parola sara' destinato alla soppressione di un corrispondente numero di posti, iniziando dai gradi meno elevati fino al completo riassorbimento dell'aumento organico transitorio.

Entro i limiti dei posti di organico previsti dalla tabella A annessa al presente decreto, e' concessa sanatoria per gli arruolamenti effettuati eventualmente in eccedenza agli organici di cui al R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

Eguale sanatoria e' concessa per i richiamati in temporaneo servizio dalla posizione di quiescenza; costoro saranno licenziati man mano che sara' provveduto alla reintegrazione dell'organico mediante promozioni e nuovi arruolamenti.
(4)(5)(7)(8)((10))


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 30 giugno 1951, n. 578 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il riassorbimento graduale degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, iniziera', anziche' l'8 settembre 1950, il 31 maggio 1952".


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AGGIORNAMENTO (5)


La L. 7 aprile 1954, n. 119 ha disposto (con l'articolo unico) che "Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, rimangono in vigore sino al 31 maggio 1955.
Il riassorbimento, da effettuare secondo la disposizione dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 508, avra' inizio il 1 giugno 1955".


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AGGIORNAMENTO (7)


La L. 12 ottobre 1957, n. 971 ha disposto (con l'articolo unico) che "Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore sino al 31 dicembre 1959.
Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni dell'art. 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, avra' inizio il 1 gennaio 1960".


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AGGIORNAMENTO (8)


La L. 3 aprile 1961, n. 281 ha disposto (con l'articolo unico) che "Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1961.
Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, avra' inizio il 1 gennaio 1962.


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AGGIORNAMENTO (10)


La L. 31 dicembre 1962, n. 1867 ha disposto (con l'articolo unico) che "Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1964.
Il riassorbimento dei predetti aumenti da effettuarsi secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 508, avra' inizio il 1 gennaio 1965".


Art. 4

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Comma 1

Sono ammessi a servire nel Corpo degli agenti di custodia coloro che riuniscano i seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;

2) avere eta' non maggiore di 28 e non minore di 18 anni. Per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri Reali, nella guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza il limite massimo di eta' e' elevato a 23 anni;

3) essere celibi o vedovi senza prole;

4) avere statura non inferiore a metri 1,60, essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;(11)((14))

5) avere compiuto il corso superiore elementare (5ª classe);

6) avere l'assenso dell'esercente la patria potesta', o la tutela, se minore degli anni 21;

7) non avere subito condanne per delitti dolosi ne' essere stati sottoposti a misure di sicurezza;

8)avere tenuta sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e non averi riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare;

9) appartenere a famiglia di buona reputazione.
(1)


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite massimo di eta' per l'ammissione nel Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, nonche' per la partecipazione al concorso per il grado di sottotenente previsto nell'art. 28 dello stesso decreto, e' elevato a 35 anni per coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) siano combattenti della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione;
b) siano partigiani combattenti, riconosciuti tali ai sensi delle vigenti disposizioni;
c) siano reduci dalla prigionia o dalla deportazione.
In deroga alla disposizione contenuta nel n. 3 dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, coloro che si trovino in una delle condizioni previste nel comma precedente, possono aspirare alla nomina ad agenti di custodia anche se coniugati o vedovi con prole.
I reduci dalla deportazione (militari o patrioti civili) possono essere arruolati in quanto non abbiano aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche".


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AGGIORNAMENTO (11)


La L. 18 febbraio 1963, n. 173 ha disposto (con l'art. 126, comma 1) che "A modifica di quanto dispone il n. 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e fermi restando gli altri requisiti previsti dell'articolo stesso per l'arruolamento nel Corpo, occorre:
a) avere statura non inferiore a metri uno e sessantacinque;
b) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da qualsiasi difetto o imperfezione previsti dalle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603, nonche' da qualsiasi difetto di refrazione da ipoacusia bilaterale a meno di sei metri, da dislalia e disartria anche di tenue grado;
c) avere attitudine a svolgere i compiti istituzionalmente demandati al Corpo".


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AGGIORNAMENTO (14)


La L. 18 febbraio 1963, n. 173 come modificata dalla L. 2 dicembre 1975, n. 603 ha disposto (con l'art. 126, comma 1) che "A modifica di quanto dispone il n. 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e fermi restando gli altri requisiti previsti dell'articolo stesso per l'arruolamento nel Corpo, occorre:
a) avere statura non inferiore a metri 1,60;
b) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da qualsiasi difetto o imperfezione previsti dalle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603, nonche' da qualsiasi difetto di refrazione da ipoacusia bilaterale a meno di sei metri, da dislalia e disartria anche di tenue grado;
c) avere attitudine a svolgere i compiti istituzionalmente demandati al Corpo".


Art. 5

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Comma 1

Gli agenti di custodia sono reclutati:

1) per arruolamento volontario, con preferenza per coloro che hanno appartenuto ai Corpi armati in servizio dello Stato o che hanno ottenuto la qualifica di patriota combattente a termini dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n, 158.
All'arruolamento possono essere ammessi gli iscritti di leva, anche dopo la data di apertura della leva cui debbono concorrere;

2) per passaggio di militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che si trovino alle armi o in congedo provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe.

I Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica hanno facolta' di vietare gli arruolamenti e i passaggi nel Corpo degli agenti di custodia degli iscritti e dei militari anzidetti, che siano adibiti o da adibirsi a servizi speciali.

Negli arruolamenti sono osservate, per quanto applicabili, le norme del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, con le modificazioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

Gli agenti di custodia sono dispensati dalla chiamata alle armi della loro classe di leva e dai richiami per istruzione o mobilitazione.



Art. 6

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Comma 1

L'art. 6 del regolamento per il Corpo e' modificato come segue:

La domanda di arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia deve essere presentata al procuratore del Regno del circondario ove l'aspirante risiede, corredata dei seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana,

3) certificato di leva o di congedo;

4) dichiarazione medica dalla quale risulti la sana e robusta costituzione, la mancanza di difetti fisici e la statura;

5) certificato di compimento del corso superiore elementare;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di buona condotta da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante ha il suo domicilio o la residenza da almeno un anno;

8) certificato di stato libero e, per i vedovi, certificato da cui risulti che non hanno prole.

I documenti di cui ai numeri 4, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda; il certificato di cui al n. 8 deve avere una data non anteriore ad un mese a quella della presentazione.



Art. 7

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Comma 1

Gli arruolati nel Corpo vengono nominati allievi agenti di custodia. Le nomine sono fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Gli allievi agenti di custodia vengono ammessi a frequentare corsi di addestramento che, ordinariamente, hanno una durata non superiore a sei mesi presso una delle scuole di Portici o di Roma.

E' in facolta' del Ministero di grazia e giustizia di ridurre la durata normale dei corsi di addestramento o di inviare direttamente agli stabilimenti carcerari gli allievi agenti di custodia, quando necessita' contingenti richiedessero di impiegare d'urgenza la loro opera.

Agli arruolati nel Corpo competono i mezzi di viaggio per raggiungere le scuole di addestramento o le sedi di servizio.



Art. 8

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Comma 1

Qualora non sia possibile, attraverso i reclutamenti, procedere alla copertura dei posti di organico stabiliti dall'art. 3 del presente decreto, e' data facolta' al Ministero di grazia e giustizia di richiamare in servizio, in corrispondenza delle vacanze, agenti di custodia pensionati che riuniscano i voluti requisiti fisici e morali e che non abbiano superato il 60° anno di eta'. Ai medesimi verra' sospeso il pagamento dell'assegno di pensione e saranno corrisposte le competenze stabilite nel presente decreto, da computarsi in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo.

Gli agenti richiamati non hanno diritto ad avanzamento di grado. Il servizio da essi prestato non e' considerato utile ai fini della pensione, ne' da' diritto a liquidazione di alcuna indennita' o buonuscita.



Art. 9

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Comma 1

Sul premio di arruolamento, spettante agli allievi arruolati nel Corpo per effetto del presente decreto, vengono trattenute L. 1000 da versarsi al fondo massa per il vestiario; il residuo importo e' pagato direttamente agli interessati appena conseguita la nomina ad effettivi.

Per l'ammontare e il numero dei premi di rafferma valgono le disposizioni vigenti per l'Arma dei carabinieri.



Art. 10

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Comma 1

((Ai sottufficiali e guardie del Corpo degli agenti di custodia sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni nelle quantita' e nei termini prescritti dalla tabella B allegata al regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, ferma rimanendo la disposizione dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, relativa alla somministrazione gratuita dei vestiario agli agenti in esperimento.

Per la fornitura sono costituiti presso le scuole di Portici e Roma appositi magazzini vestiario.

Sono soppresse le indennita' vestiario previste dalle norme in vigore prima dell'attuazione del presente decreto))
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Art. 11

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Comma 1

Gli agenti di custodia, dopo la ferma triennale, possono contrarre otto rafferme triennali, al termine delle quali rimangono in servizio fino al 55° anno di eta'.

Sono soppressi gli aumenti di paga per rafferma stabiliti dal 3° capoverso dell'art. 14 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.



Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1962, N. 193))


Art. 13

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Comma 1

Le indennita' di cui al precedente art. 12 non sono dovute:

1) ai puniti con l'ammonizione e per la durata di giorni cinque dalla data in cui tale punizione venne inflitta;

2) ai puniti mediante consegna per tutta la durata di essa;

3) ai puniti con la riduzione di stipendio o di paga di primo grado o di secondo grado per una durata uguale a quella della riduzione stessa;

4) alle guardie e graduati assenti dal servizio per licenza o per qualsiasi altro motivo per tutta la durata dell'assenza.



Art. 14

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Comma 1

((Agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, destinati a prestare servizio nei manicomi e nei sanatori giudiziari, nelle colonie agricole, nelle case di cura e di custodia, nelle case per minorati fisici o psichici, nelle case di lavoro all'aperto della Sardegna, nelle case penali e nelle colonie dell'Arcipelago toscano, nelle case penali di Santo Stefano e di Favignana, nelle carceri giudiziarie di Ustica e negli stabilimenti di qualsiasi genere distaccati in zone malariche, vengono concesse le seguenti speciali indennita' giornaliere:

per i manicomi giudiziari, per le case di cura e di custodia e per le case per minorati fisici o psichici, lire 10;
per le colonie e per le case penali dell'Arcipelago toscano, per le case penali di Santo Stefano e di Favignana e per le carceri giudiziarie di Ustica, lire 14;
per le colonie agricole e per le case di lavoro all'aperto della Sardegna, lire 16;
per i sanatori giudiziari e per gli stabilimenti in zone malariche, lire 20))
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Art. 15

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Comma 1

Agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono estese le medesime competenze fondamentali ed accessorie previste, per il tempo di pace, dalle disposizioni attualmente in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Alle competenze fondamentali ed accessorie previste a qualsiasi titolo per gli atri appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, sono sostituite quelle attualmente in vigore per il tempo di pace a qualsiasi titolo per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali, con esclusione dell'indennita' speciale di pubblica sicurezza di cui all'art. 4 del R. decreto 3 gennaio 1944, n. 6, e salve le concessioni particolari stabilite dal presente decreto.



Art. 16

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Comma 1

Gli agenti di custodia cessano dal servizio, oltre che nei casi previsti dal regolamento per il Corpo a seguito dei relativi provvedimenti disciplinari, per una delle seguenti cause:

1) per il compimento del 55° anno di eta';

2) per riforma, accertata nei modi di legge;

3) per fine ferma, su istanza degli interessati o per negata rafferma;

4) per rescissione di ferma, su istanza motivata dagli interessati, quando risultino essere sopraggiunte gravi ed eccezionali esigenze di famiglia che giustifichino l'invocato provvedimento;

5) per incapacita' o inettitudine al servizio, per poco rendimento, per gravi incompatibilita' od altre cause le quali rendano non conveniente l'ulteriore permanenza dell'agente nel Corpo.

La dispensa dal servizio per le ragioni indicate nel n. 5 e' disposta previo parere della Commissione centrale.



Art. 17

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Comma 1

Gli agenti di custodia hanno diritto al collocamento a riposo col trattamento di pensione:

1) quando, dopo 15 anni di servizio, siano divenuti inabili a continuarlo per infermita' od altra causa;

2) quando, avendo compiuto i 25 anni di servizio e il 50° anno di eta', ne facciano domanda.



Art. 18

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1963, N. 173))


Art. 19

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Comma 1

L'art. 48 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia e' modificato come segue:

Salvo il caso speciale previsto dall'art. 54, i graduati e le guardie dispensati dal servizio per motivi di indole non disciplinare, previo parere della Commissione centrale per il personale di custodia, possono essere riammessi soltanto come guardie e quando non abbiano oltrepassato il 40° anno di eta', siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo e siano giudicati idonei al servizio.

Ai riammessi e' computato, anche agli effetti della rafferma, il sevizio precedentemente prestato nel Corpo, tenendo presente, quanto ai premi, il disposto del 3° comma dell'art. 14. Ad essi non compete la vestizione gratuita.

Le riammissioni sono disposte nei limiti delle vacanze di organico.



Art. 20

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Comma 1

L'autorizzazione a contrarre matrimonio puo' essere concessa:

a) ai sottufficiali che abbiano compiuto l'eta' di anni 28;

b) alle guardie scelte e alle guardie che abbiano compiuto l'eta' di anni 30.

Per inoltrare la domanda di autorizzazione a contrarre matrimonio, occorre che si sia gia' prestato servizio effettivo alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni.



Art. 21

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Comma 1

Per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia e' istituito, nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, il ruolo degli ufficiali (gruppo A).

Tale ruolo e' costituito come appresso:





colonnello..................n. 1
((tenente colonnello:.........n. 12
maggiore:...................n. 15))

capitano....................n. 16
tenente e sottotenente......n. 22
Totale......................n. 56



I detti ufficiali hanno sede nelle citta' indicate nella tabella B, annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, nel numero in essa stabilito per ciascuna residenza.
(12)


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AGGIORNAMENTO (12)


La L. 5 marzo 1963, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I posti di sottotenente e tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, istituito con l'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia, sono resi cumulativi in un unico organico".


Art. 22

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Comma 1

Gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono ufficiali di polizia giudiziaria.



Art. 23

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Comma 1

Il Corpo degli agenti di custodia ha la bandiera nazionale.

Essa viene custodita nell'ufficio del maggiore comandante il Corpo per essere usata nelle cerimonie ufficiali.



Art. 24

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Comma 1

Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo vengono effettuate per decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.

Essi dipendono dal Ministero di grazia e giustizia e sono esonerati da qualsiasi richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.



Art. 25

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Comma 1

((Gli ufficiali del Corpo possono essere collocati a riposo su domanda quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio ed
abbiano raggiunto i seguenti limiti di eta':


Colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . anni 56
Tenenti colonnelli. . . . . . . . . . . . " 54
Maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . " 52
Capitani, tenenti e sottotenenti. . . . . " 50


Cessano di autorita' dal servizio quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunti i seguenti limiti di eta':


Colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . anni 60
Tenenti colonnelli. . . . . . . . . . . . " 58
Maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . " 56
Capitani. . . . . . . . . . . . . . . . . " 55
Tenenti e sottotenenti. . . . . . . . . . " 52".))


Art. 26

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Comma 1

((La promozione al grado di colonnello e' conferita a scelta fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianita' di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione presieduta dal Ministro per la grazia e giustizia o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro per la difesa, e dai direttori degli uffici 1ª e 2ª della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Le promozioni al grado di tenente colonnello sono conferite per anzianita' e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano un'anzianita' di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di maggiore sono conferite a scelta tra gli ufficiali del grado inferiore, che abbiano una anzianita' di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di capitano sono conferite per anzianita' e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano una anzianita' di almeno cinque anni nei gradi di ufficiale subalterno ed abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di tenente sono conferite ai sottotenenti per anzianita' e merito con decorrenza dal compimento di due anni di permanenza nel grado.

L'ufficiale, non designato per la promozione, non puo' essere ripreso in esame dalla commissione se non e' trascorso un anno dalla precedente mancata designazione. Tale norma si applica anche per la promozione da sottotenente a tenente.

Le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello sono conferite su designazione di una commissione presieduta dal Ministro per la grazia e giustizia, o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, dal direttore dell'ufficio 20 della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena e dall'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia piu' elevato in grado o, a parita' di grado, dal piu' anziano.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena avente qualifica non superiore a quella di direttore o da un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a quello di maggiore))
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Art. 27

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Comma 1

((Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente e' riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'eta' di anni trentacinque, siano in possesso di diploma di scuola media superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo)).

Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di un anno, al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo saranno portati in aumento a quelli di cui all'articolo seguente.


Art. 28

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Comma 1

I rimanenti posti di cui all'articolo precedente verranno conferiti nel grado di sottotenente, mediante pubblico concorso per esami, al quale potranno partecipare gli ufficiali anche di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano compiuto un periodo minimo di ufficiale di almeno sei mesi e siano provvisti di laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente.

Il limite di eta' per partecipare a tale concorso e' di anni 28.

I vincitori sono assunti in via di esperimento e devono frequentare un apposito corso della durata di tre mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei, saranno nominati sottotenenti.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite massimo di eta' per l'ammissione nel Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, nonche' per la partecipazione al concorso per il grado di sottotenente previsto nell'art. 28 dello stesso decreto, e' elevato a 35 anni per coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) siano combattenti della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione;
b) siano partigiani combattenti, riconosciuti tali ai sensi delle vigenti disposizioni;
c) siano reduci dalla prigionia o dalla deportazione.
In deroga alla disposizione contenuta nel n. 3 dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, coloro che si trovino in una delle condizioni previste nel comma precedente, possono aspirare alla nomina ad agenti di custodia anche se coniugati o vedovi con prole.
I reduci dalla deportazione (militari o patrioti civili) possono essere arruolati in quanto non abbiano aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche".


Art. 29

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Art. 30

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Comma 1

I sottufficiali e le guardie, quando sono liberi dal servizio, sono autorizzati a portare senza licenza, se in abito borghese, la rivoltella; se in divisa i sottufficiali anche la sciabola e le guardie la sciabola baionetta.



Art. 31

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Comma 1

Salvo le disposizioni dell'art. 11 del regolamento per il Corpo, agli allievi sono applicate le sanzioni disciplinari dell'ammonizione, della consegna e della riduzione di paga di cui all'art. 74 del regolamento stesso.



Art. 32

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Comma 1

Le facilitazioni di viaggio concesse agli appartenenti alle Forze armate dello Stato con il vigente regolamento per i trasporti militari, sono estese, per il trasporto personale, delle famiglie e dei bagagli, nei viaggi per servizio o per motivi privati, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

Restano ferme le disposizioni del regolamento sulle concessioni speciali, in virtu' delle quali gli agenti di custodia, nel servizio di traduzione dei detenuti e degli internati minorenni, usufruiscono della concessione speciale B.

Il Ministro per i trasporti e' autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le necessarie varianti nel regolamento sui trasporti militari.



Art. 33

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Comma 1

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie e automobilistiche urbane, limitatamente a due soli per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.



Art. 34

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Comma 1

Il contributo delle spese funerarie, previsto dall'articolo 127 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, e' elevato da L. 300 a L. 1000.(2)((15))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 9 novembre 1950, n. 992 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo per le spese funerarie per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'art. 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e' elevato a lire ottomila".


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AGGIORNAMENTO (15)


La L. 26 aprile 1976, n. 353 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo statale per le spese funerarie per i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1950, n. 992, e' elevato a L. 30.000, a decorrere dal 1 gennaio 1976.
Il contributo di cui al precedente comma e' concesso anche nei casi di decesso degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia a decorrere dalla suddetta data del 1 gennaio 1976."


Art. 35

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Art. 36

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Comma 1

Al personale di custodia che, per particolari ragioni di servizio, venga provvisoriamente aggregato in sede diversa dalla propria, sono corrisposti gli assegni dovuti per la sede di aggregazione, se piu' favorevoli. Tale beneficio non e' in alcun caso cumulabile col trattamento di missione.



Art. 37

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Comma 1

Con regolamento sara' provveduto alla emanazione delle nuove norme per il servizio di istituto, la tenuta, l'ordinamento, l'istruzione, la disciplina, il servizio sanitario, l'amministrazione in genere del Corpo.

Tale regolamento sara' emanato di concerto col Ministero del tesoro e con quello della guerra.



Art. 38

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Comma 1

Sino a quando non sara' emanato un nuovo regolamento per il Corpo sono applicabili tutte le norme del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, che non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto.


Art. 39

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Comma 1

Nella prima attuazione del presente decreto potranno conseguire la nomina nei vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, mediante concorso interno per titoli e giusta graduatoria di merito, da compilarsi da apposita commissione, i funzionari civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena di gruppo A del grado corrispondente o superiore che siano stati ufficiali di complemento nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica.

Non saranno ammessi al concorso coloro che nell'ultimo biennio abbiano riportato una classifica inferiore a quella di ottimo.

A loro domanda i detti funzionari possono ritornare nel ruolo di provenienza col grado meno elevato tra quello rivestito nell'Amministrazione e quello conseguito quali ufficiali, e sono collocati anche in soprannumero dopo l'ultimo dei funzionari del detto grado.



Art. 40

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Comma 1

Nella prima attuazione del presente decreto possono aspirare alla nomina a sottotenente, previo concorso per titoli e giusta graduatoria di merito, da compilarsi dalla commissione di cui all'articolo precedente, i marescialli dei tre gradi del Corpo degli agenti di custodia che siano forniti del diploma di maturita' classica o di altro titolo equipollente, che abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo ed abbiano prestato servizio quali ufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e non abbiano superato il 40° anno di eta'.

Tali nomine saranno effettuate sempre che non sia possibile procedere alla copertura dei posti a sottotenenti con funzionari di gruppo A di cui al precedente articolo.

I marescialli come sopra nominati al grado di sottotenente hanno la carriera limitata al grado di capitano.



Art. 41

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Comma 1

((Ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali, a norma delle disposizioni che precedono, il Ministero della difesa o quello dell'interno, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, provvedono, rispettivamente a distaccare presso il Corpo degli agenti di custodia - ai soli fini del ha istruzione militare e della disciplina degli agenti di custodia - ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello del posto vacante in corrispondenza del quale viene disposto il distacco.

In mancanza di ufficiali disponibili nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno essere distaccati dal Ministero della difesa ufficiali di altre Armi.

Questi ultimi ufficiali, fino a quando presteranno servizio presso il Corpo degli agenti di custodia, percepiranno, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza, di cui fruiscono gli ufficiali dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nella misura stabilita per il grado ricoperto.

Ai medesimi ufficiali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508))
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Art. 42

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Comma 1

Sino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra restano sospesi gli esami per le promozioni da brigadiere a maresciallo ordinario, stabiliti dall'articolo 21 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.

Tali promozioni possono essere conferite, ferme restando le altre condizioni, per merito, seguendo l'ordine del ruolo di anzianita'.



Art. 43

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministro di grazia e giustizia, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.



Art. 44

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Comma 1

Il presente decreto entrera' in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Parri - Togliatti - Ricci - Jacini - La Malfa

Visto, il Guardasigilli: Togliatti

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 5. - Ventura