L'Accademia nazionale dei Lincei e' ricostituita.
Coro successivo decreto legislativo saranno date le norme per il suo ordinamento.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il commissario, al quale e' affidata la liquidazione della Reale Accademia d'Italia in virtu' del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, e' incaricato anche di provvedere alle operazioni necessarie per la ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei.
Art. 3
#Comma 1
L'Accademia e' esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura salvo espressa deroga legislativa.
Gli atti dell'Accademia che sarebbero colpiti da tassa di registro godono del trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.
(1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 328) che "Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonche' ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa, dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attivita' istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 639) che "Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359 [...] si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei Lincei e' esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalita' istituzionali della stessa".
Art. 4
#Comma 1
Sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sara' iscritto a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei per l'esercizio finanziario 1944-45 lo stanziamento di L. 5.740.200.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale, del Regno d'Italia.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - DE RUGGIERO - SIGLIENTI - SOLERI
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 60. - PETIA