Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. ((1))
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo. ((1))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 1948, N. 21)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 1948, N. 21)).
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, sono estese ai delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra".