((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Testo vigente
Preambolo
Capo I. - Attribuzioni.
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 4
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 5
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Comma 2
Capo II. - Organi.
Art. 6
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 7
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 8
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 9
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 10
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 11
#Comma 1
Per lo studio di determinate questioni, il presidente ha facolta' di costituire commissioni di studio, la cui durata non puo' comunque essere superiore ai quattro anni.
Di tali commissioni possono far parte anche persone estranee agli organi del Consiglio.
Art. 12
#Comma 1
((IL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 13
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 14
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 15
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Comma 2
Capo III. - Personale.
Art. 16
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 17
#Comma 1
((IL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Comma 2
Capo IV. - Amministrazione.
Art. 18
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 19
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 20
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Comma 2
Capo V. - Disposizioni generali.
Art. 21
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 22
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 23
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 MAGGIO 2006, N. 252))
Comma 2
Capo VI. - Norme transitorie.
Art. 24
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 25
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 26
#Comma 1
Alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Istituto nazionale di geofisica, sinora dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche, e' conferita personalita' giuridica, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 1989, N. 356)).
Lo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica sara' approvato con successivo decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per il tesoro e con il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
Con apposita, convenzione saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'istituito predetto.
Art. 27
#Comma 1
Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste, passeranno alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'istituto per l'esame delle invenzioni passera' alle dipendenze del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.((4))
Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e le amministrazioni sopraindicate, per quanto concerne il trasferimento degli istituti predetti.
Alla data indicata nel primo comma, gli istituti di biologia, di chimica, di elettroacustica, dei motori, nonche' l'istituto per le applicazioni del calcolo, l'organo tecnico minerario ed il centro per le applicazioni della psicologia, assumeranno la figura di centri di studio e di ricerca presso le universita' o presso altri enti od amministrazioni, ai sensi dell'art. 12.
Con apposite convenzioni, stipulate a norma del predetto art. 12, saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e le amministrazioni o gli enti presso i quali i centri dovranno funzionare.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 31 luglio 1954, n. 625 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli Istituti talassografici di cui all'art. 27, primo comma, del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82, enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assumono la denominazione di Istituti sperimentali talassografici. Essi hanno il compito di effettuare studi e indagini sulla natura fisica, chimica e biologica dei mari, allo scopo di contribuire alla migliore conoscenza dei problemi che interessano il piu' efficiente e produttivo sviluppo dell'industria della pesca nel quadro delle necessita' economiche ed alimentari della Nazione".
Art. 28
#Comma 1
I ruoli del personale statale, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, ed all'art. 4 della legge 20 novembre 1939, n. 2092, sono soppressi, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
A decorrere dalla stessa data, sono istituiti:
a) presso il Ministero della pubblica istruzione: un ruolo speciale transitorio di gruppo A di personale statale, costituito da sei posti di ricercatore, di grado 6°;
b) presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste: un ruolo speciale transitorio di gruppo A di personale statale, costituito da un posto di biologo, di grado 6°.
Il consigliere, presentemente incaricato delle funzioni di segretario generale a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 giugno 1937, numero 1114, passa al posto di segretario generale, di cui all'art. 16 del presente decreto.
L'altro consigliere, presentemente in servizio, e' collocato in disponibilita', a norma dell'art. 87 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Sei relatori-ricercatori tecnici, appartenenti al soppresso ruolo di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114 - sopra citato - passano nel ruolo transitorio, di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo.
Il relatore chimico, proveniente dall'Amministrazione dell'interno, ruolo Istituto superiore di sanita' (gruppo A), viene restituito al ruolo di origine.
Il relatore amministrativo, proveniente dai ruoli del Ministero dell'interno, viene restituito al ruolo della amministrazione civile (gruppo A) del Ministero stesso.
L'altro relatore amministrativo e' trasferito nei ruoli del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno (gruppo A).
Il biologo, appartenente al soppresso ruolo di cui al terzo comma dell'art. 4 della sopracitata legge 20 novembre 1939, n. 2092, passa nel ruolo transitorio di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo.
Il personale trasferito a norma dei precedenti commi, conserva l'anzianita' di grado e la posizione economica gia' conseguita.
I relatori di cui ai commi 6, 7 e 8 sono collocati nel grado 6° dei ruoli ivi indicati, e prendono posto immediatamente dopo l'ultimo dei funzionari del predetto grado, restando eventualmente in soprannumero, salvo riassorbimento nelle nuove successive vacanze.
Art. 29
#Comma 1
A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, il personale non statale addetto all'Istituto nazionale di geofisica ed agli osservatori da esso dipendenti, resta alle dipendenze dell'istituto stesso che ne regolera' nel proprio statuto, la posizione giuridica ed economica.
A decorrere dalla data predetta, il personale non statale addetto agli istituiti, trasferiti a norma dell'articolo 27, 1° comma, passera' alle dipendenze delle amministrazioni interessate.
Il personale non statale addetto agli istituti di cui al 3° comma dell'art. 27 passera' alle dipendenze delle amministrazioni presso le quali i centri saranno istituiti.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 1948, N. 1167)).
Art. 30
#Comma 1
In conseguenza ed in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 26, 27 e 28, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni che seguono:
a) i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il pagamento del personale statale che passa alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma del citato art. 28, saranno trasferiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati;
b) negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, commercio e lavoro, saranno stanziati i fondi occorrenti per il funzionamento rispettivamente dell'Istituto nazionale di geofisica di cui all'art. 26, degli istituti talassografici e dell'istituto per l'esame delle invenzioni, di cui al primo comma dell'art. 27 e per il pagamento del personale non statale con essi trasferito a norma dell'art. 29, 2° comma.
Art. 31
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Comma 2
Capo VII. - Disposizioni finali.
Art. 32
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))
Art. 33
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 19))