Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'onorario per ogni copia esecutiva, di cui all'art. 14 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e' il quinto di quello dovuto per l'originale e non puo' essere inferiore a lire venti ne' superiore a lire cinquecento.
L'onorario per ogni altra copia, di cui all'art. 15 della stessa tariffa, e successive modificazioni, e' il sesto di quello dovuto per l'originale e non puo' essere inferiore a lire venti ne' superiore a lire quattrocento. Esso e' di lire venti per le copie degli atti di valore indeterminato.
Per le copie ad uso dell'Ufficio del registro l'onorario e' di lire dieci.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 7, commi 1, 2 e 3) che "Il limite massimo dell'onorario di copia, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, e' elevato a L. 1500 per le copie in forma esecutiva e a L. 1000 per le altre copie.
L'onorario di copia non puo' in ogni caso essere inferiore a L. 80.
Per le copie degli atti di valore indeterminabile l'onorario e' di L. 80 e per le copie ad uso dell'Ufficio del registro e' di L. 25".
Art. 3
#Comma 1
Gli onorari fissi per ogni estratto e per ogni certificato, di cui agli articoli 16 e 17 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono dovuti nella misura di lire venti.
Art. 4
#Comma 1
Per gli atti di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, di costituzione di privilegi sugli autoveicoli, e di trasferimento o di rinnovazione dei privilegi stessi, sia in forma pubblica che per scrittura privata autenticata, e' dovuto al notaio l'onorario proporzionale al valore di cui all'art. 1 del presente decreto. Tale onorario non puo' essere pero' superiore a lire mille.
Per gli atti di consenso alla cancellazione dei privilegi iscritti nel pubblico registro automobilistico e' pure dovuto al notaio l'onorario proporzionale al valore, ma ridotto ad un terzo. Esso non puo' essere inferiore a lire cinquanta ne' superiore a lire quattrocento.
Art. 5
#Comma 1
Il diritto di scritturazione, di cui all'art. 23 della tariffa annessa alla legge, 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e' dovuto nella misura di lire quattro per ogni pagina. Esso e' aumentato del cinquanta per cento nei casi di richieste urgenti di copie di atti.
Art. 6
#Comma 1
Il diritto di iscrizione a repertorio di cui all'art. 24 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e' dovuto nella misura di lire dieci per gli atti soggetti a registrazione e di lire quattro, per gli altri atti.
La meta' di tale diritto deve essere versata dal notaio alla Cassa nazionale del notariato.
Cessa di avere effetto la disposizione che fa obbligo al notaio di versare una quota del diritto stesso all'Archivio notarile distrettuale.
Art. 7
#Comma 1
I diritti accessori stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive modificazioni, e non contemplati nei precedenti articoli, sono aumentati del cento per cento.
Art. 8
#Comma 1
Le riduzioni della tariffa notarile previste da disposizioni speciali cessano di avere effetto relativamente ai diritti accessori.
Sono dovuti al notaio gli onorari ridotti ad un quarto della misura normale in tutti i casi in cui le disposizioni anzidette stabiliscono riduzioni maggiori.
Art. 9
#Comma 1
I diritti dovuti ai Consigli notarili a norma degli articoli 28, 30 e 32 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono aumentati del duecento per cento.
Art. 10
#Comma 1
Per ogni atto ricevuto o autenticato da notaio, che sia soggetto a registrazione, e' dovuta all'Archivio notarile del distretto, a carico delle parti, una tassa pari ad un decimo dell'onorario dell'atto stesso.
(1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "La tassa di archivio stabilita dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, e' dovuta anche per gli atti di deposito del testamento Olografo e di ricevimento del testamento pubblico o segreto".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 aprile 1950, n. 266 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura della tassa di archivio di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, e' aumentata del 150 per cento".
Art. 11
#Comma 1
L'aggio prelevato dagli archivi notarili sulle somme riscosse per conto della Cassa nazionale del notariato costituisce provento a favore del personale dell'Archivio notarile del distretto.
Art. 12
#Comma 1
La quota di onorario corrispondente alla differenza fra il valore accertato ai fini fiscali e quello dichiarato dalle parti per ciascun atto ricevuto o autenticato da notaio e' liquidata dall'Ufficio del registro che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato. L'Ufficio del registro trattiene l'aggio del 5% sulle somme riscosse a norma del presente articolo.
Il notaio deve indicare, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato sul valore dichiarato per ciascuna convenzione. Analogamente egli deve indicare, in margine alla copia per la denuncia della successione, la quota di onorario da lui liquidata sul valore dichiarato dell'eredita'.
Art. 13
#Comma 1
E' abrogata la disposizione dell'art. 15, comma, 1°, del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e ogni altra contraria a quelle del presente decreto.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello stato.
Dato a Roma, addi' 8 dicembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Tupini - De Gasperi - Pesenti -
Soleri - Casati - De Courten - Scialoja -
Arangio Ruiz - Ruini - Gullo - Cerabona -
Gronchi
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 29. - Petia