LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013. (13G00137)

Numero 96 Anno 2013 GU 20.08.2013 Codice 13G00137

urn:nir:stato:legge:2013-08-06;96

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee

Comma 2

Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.


I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.


Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.


Art. 2

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Comma 1

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

Comma 2

Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.


Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Comma 2

Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Governo e' tenuto a introdurre disposizioni che attribuiscano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas il compito di adottare uno o piu' provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.


Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 5

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Comma 1

Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

Comma 2

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 6

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Comma 1

Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

Comma 2

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 7

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Comma 1

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa in vigore;
b) in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1 della direttiva 2011/95/UE, uniformare gli status giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare;
c) disciplinare gli istituti del diniego, dell'esclusione e della revoca, in conformita' con il dettato della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria;
d) introdurre uno strumento di programmazione delle attivita' e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.


Art. 8

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Comma 1

Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri

Comma 2

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: coordinare l'attuazione della direttiva con le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' con le disposizioni in materia di contabilita' e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Art. 9

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Comma 1

Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea

Comma 2

In considerazione delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE e alle successive direttive di modifica della stessa, elencate nell'allegato C alla presente legge, nonche' dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con i quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e' conformata all'ordinamento dell'Unione europea.


Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 10

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Comma 1

Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per le importazioni di legname nella Comunita' europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, quale autorita' nazionale competente designata per la verifica delle licenze FLEGT previste dal regolamento (CE) n. 2173/2005, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 e per la determinazione delle relative procedure amministrative e contabili;
b) previsione, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, delle sanzioni amministrative fino ad un massimo di euro 1.000.000 da determinare proporzionalmente al valore venale in comune commercio della merce illegalmente importata o, se superiore, al valore della merce dichiarato; previsione delle sanzioni penali dell'ammenda fino a euro 150.000 e dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010;
c) istituzione di un registro degli operatori, cosi' come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche sulla base di dati del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1993, n. 580; determinazione della tariffa di iscrizione al registro e delle sanzioni amministrative per la mancata iscrizione nonche' destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010;
d) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche attraverso la loro pubblicazione nei siti internet delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate, e la loro consultazione da parte del pubblico interessato;
e) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005, calcolata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento;
f) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo e di quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005 e agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 995/2010.
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 11

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Comma 1

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonche' agli accordi internazionali gia' resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea;
d) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009;
e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) n. 428/2009, anche con riguardo alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite, in quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 12

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Comma 1

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, il Governo e' tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;
b) prevedere, in conformita' alla disciplina della direttiva, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una societa' di gestione del risparmio possa prestare i servizi previsti ai sensi della direttiva, nonche' possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari e che una societa' di gestione di fondi comuni di investimento alternativi comunitaria o extracomunitaria possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in Italia alle condizioni e nei limiti previsti dalla direttiva;
c) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera prestazione dei servizi e la liberta' di stabilimento delle societa' di gestione di fondi comuni di investimento alternativi, anche al fine di garantire che una societa' di gestione di fondi comuni di investimento alternativi operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi, e che la prestazione in Italia dei servizi da parte di succursali delle societa' di gestione di fondi comuni di investimento alternativi avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico;
d) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'attivita' di depositaria ai sensi della direttiva nonche' in materia di responsabilita' della depositaria nei confronti della societa' di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo;
e) modificare, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di introdurre gli obblighi relativi all'acquisto di partecipazioni rilevanti e di controllo in societa' non quotate ed emittenti da parte di societa' di gestione di fondi alternativi di investimento;
f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nella direttiva, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 187-octies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;
g) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorita' competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati extracomunitari;
h) ridefinire con opportune modifiche, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi siano essi nazionali, comunitari o appartenenti a Paesi terzi;
i) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta delle quote o azioni di fondi comuni di investimento alternativi;
l) prevedere che, nel caso di commercializzazione in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi presso investitori al dettaglio, tali fondi siano soggetti a prescrizioni piu' rigorose di quelle applicabili ai fondi comuni di investimento alternativi commercializzati presso investitori professionali, al fine di garantire un appropriato livello di protezione dell'investitore, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva;
m) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle societa' di gestione di fondi comuni di investimento alternativi in attuazione della direttiva, in linea con quelle gia' stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;
n) ridefinire, secondo i criteri sopra indicati, anche la disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) diversi dai fondi comuni di investimento e il regime delle riserve di attivita' per la gestione collettiva del risparmio, in modo da garantire il corretto e integrale recepimento della direttiva;
o) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della direttiva e ai criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria;
p) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 13

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Comma 1

Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

Comma 2

Nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.


Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.