LEGGE

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. (24G00086)

Numero 70 Anno 2024 GU 30.05.2024 Codice 24G00086

urn:nir:stato:legge:2024-05-17;70

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni.

Art. 3

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Comma 1

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Comma 2

I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'.


Lo schema di ciascun decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.


Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse.


Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.


Art. 4

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Comma 1

Istituzione della «Giornata del rispetto»


Per le finalita' di prevenzione di cui alla presente legge e' istituita la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. La Giornata non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ne', qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attivita' didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attivita' previste dalla presente legge. Il Governo determina le modalita' di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 6

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5).