Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/65/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;
b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della direttiva 2014/65/UE, la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorita' competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni di vigilanza per finalita' prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed apportando le modifiche necessarie per rendere piu' efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da c) a u) del presente comma, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata rispettivamente dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, e dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attribuire la potesta' regolamentare di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Banca d'Italia o alla CONSOB secondo la ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma 2-ter del medesimo articolo 6, come modificato ai sensi della lettera e) del presente comma;
d) attribuire alle autorita' designate ai sensi della lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui e' necessaria l'acquisizione del parere dell'altra autorita';
e) in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze secondo le finalita' indicate nell'articolo 5, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti relativi alle materie indicate dall'articolo 6, comma 2-bis, lettere a), b), h), k) e l), del medesimo testo unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui alla lettera c) del presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorita' che fornisce l'intesa;
f) fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca d'Italia, previste dal vigente testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e imprese di investimento e ferme restando le competenze di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia sulle banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni di disciplina secondaria per stabilire specifici requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi di negoziazione e, in relazione all'attivita' di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'articolo 17 della direttiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;
g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su strumenti finanziari;
h) prevedere l'acquisizione obbligatoria del parere preventivo della CONSOB ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei servizi e delle attivita' d'investimento;
i) modificare la disciplina sull'operativita' transfrontaliera delle societa' di intermediazione mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;
l) modificare la disciplina della procedura di autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie per la prestazione in Italia di servizi e attivita' di investimento con o senza servizi accessori nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente all'articolo 39 della direttiva stessa, l'obbligo di stabilimento di una succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;
m) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle autorita' anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze, con particolare riguardo, per quanto concerne la CONSOB, alle competenze sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' sugli altri prodotti rientranti nella nozione di prodotto di investimento assicurativo contenuta nel citato articolo 91, numero 1), lettera b), della direttiva 2014/65/UE;
n) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorita' competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;
o) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, societa' di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo sottoposto alla vigilanza, anche di tipo sanzionatorio, della CONSOB, ordinato in forma di associazione con personalita' giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonche' i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati; dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori entrate contributive per la CONSOB;
p) disciplinare modalita' di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorita' di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalita' di segnalazione anche ad altre violazioni;
q) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dall'articolo 70, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE per le violazioni indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), della legge 7 ottobre 2014, n. 154;
r) attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 70, paragrafo 6, della direttiva, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto adempimento della richiesta di informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;
s) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione della lettera q), valutare di non prevedere sanzioni amministrative per le fattispecie previste dall'articolo 166 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria;
u) dare attuazione all'articolo 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE.
Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonche' con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.