LEGGE

Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra.

Numero 875 Anno 1977 GU 07.12.1977 Codice 077U0875

urn:nir:stato:legge:1977-11-29;875

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra

Comma 2

La tabella C annessa alla legge 1° marzo 1975, n. 45, e' sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidita'

L'assegno speciale annuo, non riversibile, previsto dall'articolo 2 della legge 1 marzo 1975, n. 45, e' stabilito nelle seguenti misure annue:
tabella E - lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.920.000 tabella E - lettera A-bis n. 1 . . . . . . . . . . . " 2.940.000 tabella E - lettera A-bis n. 2, comma secondo e n. 3 " 2.580.000 tabella E - lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . " 1.740.000 tabella E - lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . " 1.476.000 tabella E - lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . " 1.380.000 tabella E - lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . " 1.230.000 tabella E - lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . " 854.000 tabella E - lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . " 795.840
prima categoria senza assegno di superinvalidita'. . " 496.800


Art. 4

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Comma 1

Indennita' di assistenza e di accompagnamento

Comma 2

L'indennita' di assistenza e di accompagnamento prevista dall'articolo 3 della legge 1 marzo 1975, n. 45, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni od invalidita' contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e' fissata nelle misure mensili di cui appresso: lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 284.000 lettera A-bis n. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . " 232.000 lettera A-bis n. 2, comma secondo e numero 3 . . . . " 176.500 lettera A-bis n. 2, comma primo. . . . . . . . . . . " 141.500 lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 95.000 lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80.000 lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 65.000 lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50.000 lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 45.000 lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000


Art. 5

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Comma 1

Secondo accompagnatore militare

Comma 2

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 1975, n. 45, e' sostituito col seguente:
"Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3, possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, stabilito rispettivamente nella misura di L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A e nella misura di L. 150.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3".


Art. 6

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Comma 1

Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª.

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, e' elevato da L. 204.000 a L. 255.000 annue.


Art. 7

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Comma 1

Trattamento di pensione per i congiunti dei Caduti e trattamento a titolo di riversibilita' per le vedove e gli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra.

Le tabelle G, I, M, O, S e T allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e la tabella L allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.


Art. 8

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Comma 1

Assegno supplementare per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria

Comma 2

Alla vedova e ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', che alla scadenza del trattamento speciale previsto dal primo comma dell'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, siano in possesso dei requisiti previsti per fruire della pensione di guerra di cui alle annesse tabelle G o I e che si trovino nelle condizioni economiche stabilite dall'articolo 20 della richiamata legge n. 313, e successive modificazioni, e' concesso, a domanda, un assegno supplementare pari alla differenza fra il trattamento corrispondente alla pensione spettante agli invalidi di prima categoria in base alla tabella C allegata alla presente legge, compreso l'assegno complementare, e la pensione di guerra di cui alle tabelle G o I in godimento.
Se la domanda e' presentata entro l'anno dalla data di scadenza del trattamento speciale, l'assegno supplementare decorre dal giorno successivo a tale data. Ove la domanda sia presentata oltre il predetto termine di un anno, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
L'assegno di cui al presente articolo compete, in aggiunta alla pensione di guerra e sempreche' ricorrano le prescritte condizioni, alla vedova e ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', indipendentemente dalla data di morte dell'invalido e anche se i richiedenti non abbiano fruito del trattamento speciale contemplato dall'articolo 43 della citata legge n. 313 e dalle precedenti disposizioni.
Nelle ipotesi in cui il trattamento speciale sia scaduto anteriormente al 1° luglio 1977 e nei casi in cui gli interessati non abbiano fruito del trattamento speciale, l'assegno supplementare e' conferito, in presenza dei requisiti richiesti, dalla predetta data del 1 luglio 1977. Se pero' la domanda e' presentata oltre l'anno dall'entrata in vigore della presente legge, il beneficio e' attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza stessa.
Alla liquidazione dell'assegno supplementare provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.
I beneficiari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni economiche che hanno determinato la concessione dell'assegno.
La revoca dell'assegno, per mutamento delle condizioni economiche, e' effettuata, nella normale sede amministrativa, con le modalita' previste dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313.


Art. 9

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Comma 1

Assegno di previdenza per i congiunti dei Caduti

Comma 2

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto per le vedove, gli orfani, genitori, collaterali e categorie assimilate, titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M, O, S e T annesse alla presente legge e' elevato da L. 114.000 a L. 231.000 annue.


Art. 10

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Comma 1

Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra.

L'assegno di previdenza previsto per le vedove e gli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' elevato da L. 66.000 a L. 159.000 annue.


Art. 11

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Comma 1

Indennita' integrativa speciale

Comma 2

L'indennita' integrativa speciale mensile ai fini dell'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra, viene determinata annualmente, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno.
La misura dell'indennita' viene stabilita sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1976 considerato uguale a 100 e valutati ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria e commercio per il periodo, precedente all'anno di applicazione dell'indennita' integrativa speciale, compreso tra il 1 novembre e il 31 ottobre dell'anno successivo.
Nei riguardi degli invalidi ascritti alla 1a categoria con o senza assegno di superinvalidita', per ogni punto di variazione, in aumento o in diminuzione, l'indennita' integrativa speciale e' rispettivamente maggiorata o ridotta degli importi sottoindicati:

L. 640 a decorrere dal 1 luglio 1977;
L. 800 a decorrere dal 1 gennaio 1978;
L. 960 a decorrere dal 1 gennaio 1979.

Per gli invalidi ascritti alla 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria, i valori unitari di cui al precedente comma, riferiti a ciascun punto di variazione dell'indice del costo della vita, sono ragguagliati rispettivamente alla misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento.
Per i titolari di pensione di guerra di cui alle allegate tabelle G, I, M, O, S e T e per i titolari del trattamento di cui alla annessa tabella L, l'indennita' integrativa speciale e' rispettivamente maggiorata o ridotta, per ogni punto di variazione dell'indice del costo della vita, degli importi di cui appresso:

a) Tabelle G e I:
L. 612 a decorrere dal 1 luglio 1977;
L. 765 a decorrere dal 1 gennaio 1978;
L. 918 a decorrere dal 1 gennaio 1979;

b) Tabelle M e O:
L. 393 a decorrere dal 1 luglio 1977;
L. 491 a decorrere dal 1 gennaio 1978;
L. 590 a decorrere dal 1 gennaio 1979;

c) Tabelle S e T:
L. 234 a decorrere dal 1 luglio 1977;
L. 292 a decorrere dal 1 gennaio 1978;
L. 350 a decorrere dal 1 gennaio 1979;

d) Tabella L:
L. 312 a decorrere dal 1 luglio 1977;
L. 390 a decorrere dal 1 gennaio 1978;
L. 468 a decorrere dal 1 gennaio 1979.

I criteri relativi alla determinazione della indennita' integrativa speciale previsti dal secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1978.
A decorrere dal 1 luglio 1977 l'indennita' integrativa speciale mensile spettante ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e' riliquidata in base ai valori unitari stabiliti dal presente articolo.
L'indennita' integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscano di pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.
L'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e' soppresso.


Art. 12

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Comma 1

Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore

Comma 2

Il primo comma dell'articolo 97 della legge 18 marzo 1968, n. 313, modificato dall'articolo 12 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e' sostituito dal seguente:
"E' data facolta' al Ministro per la difesa, su richiesta del Ministro per il tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 120 unita', con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore di cui agli articoli 93 e 94, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verra' stabilito in base alle giornate di effettivo servizio in relazione alle prestazioni rese ed alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di L. 250.000 mensili. I medici, di cui al presente articolo, non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 750 anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di eta'".


Art. 13

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Comma 1

Delega al Governo

Comma 2

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1978, con uno o piu' decreti e sentito il parere di una commissione speciale composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive, disposizioni aventi valore di legge intese a:
raccogliere in un testo unico le norme relative alle pensioni di guerra dirette e indirette;
procedere alla revisione del vigente sistema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sia diretti che indiretti;
introdurre le integrazioni e le modifiche che, in armonia agli altri settori della pensionistica, si rendessero opportune per il loro organico coordinamento e per il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidita';
dare un definitivo assetto economico e giuridico alla materia; semplificare e snellire le procedure di liquidazione e di pagamento anche mediante razionali sistemi di conglobamento dei vari assegni attualmente esistenti.


Art. 14

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Comma 1

Decorrenza benefici

Comma 2

I benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10 sono concessi d'ufficio a decorrere dal 1 luglio 1977.
I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione delle tabelle G, I, M, O, S, T ed L allegate alla presente legge sono corrisposti per il 50 per cento a decorrere dal 1 luglio 1977 e per il rimanente 50 per cento a decorrere dal 1 luglio 1978.
Le nuove misure dell'indennita' integrativa speciale sono corrisposte d'ufficio alle decorrenze indicate dall'articolo 11.
La provvidenza prevista dall'articolo 8 e' attribuita alle decorrenze e con le modalita' stabilite dall'articolo stesso.
Il beneficio derivante dall'applicazione dell'articolo 5, da concedersi su domanda degli interessati, decorre dal 1 luglio 1977.
Se la domanda e' presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.


Art. 15

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Comma 1

Onere di bilancio e copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 74.000 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 689, recante modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.