Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente "Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie";
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una congrua proroga del termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2 della predetta legge per la presentazione all'Ufficio italiano dei cambi della dichiarazione delle disponibilità e attività di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Il termine di tre mesi, stabilito per la dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 159, è prorogato al 19 novembre 1976.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 10 agosto 1976
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - BONIFACIO - STAMMATI - PANDOLFI - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 50
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 50