LEGGE

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale.

Numero 468 Anno 1999 GU 15.12.1999 Codice 099G0547

urn:nir:stato:legge:1999-11-24;468

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374

Art. 1

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Comma 1

(Ammissione al tirocinio)

Comma 2

L'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Ammissione al tirocinio) _ 1. Il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovra' essere dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge.
2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare".
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.


Art. 2

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Comma 1

(Tirocinio e nomina)

Comma 2

Dopo l'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Tirocinio e nomina) _ 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneita' di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.
3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.
4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando piu' corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.
5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attivita' giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.
6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.
7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneita' e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.
8. Ai partecipanti al tirocinio e' corrisposta un'indennita' pari a lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed e' altresi' assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.
9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina".


Art. 3

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Comma 1

(Requisiti per la nomina)

Comma 2

L'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Requisiti per la nomina) _ 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) avere idoneita' fisica e psichica;
f) avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata;
h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non e' richiesto per coloro che hanno esercitato:
a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
b) funzioni notarili;
c) insegnamento di materie giuridiche nelle universita;
d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.
4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina".


Art. 5

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Comma 1

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

Comma 2

All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)".


Nell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1-bis le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera f)".


All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.
Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantita' statistica del lavoro svolto.
2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorita' sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter".


Art. 6

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Comma 1

(Incompatibilita)

Comma 2

All'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, le parole: "nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "nei tre anni precedenti".


All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n.374, e successive modificazioni, al comma 1 e' aggiunta la seguente lettera:
"c-bis) coloro che svolgono attivita' professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita".


All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado".


L'articolo 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e' abrogato.


Art. 7

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Comma 1

(Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)

Comma 2

L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. _ (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari) _ 1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'.
2. Il giudice di pace e' dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermita' che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.
3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi piu' gravi, la revoca se non e' in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.
4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinche' provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia".


Art. 8

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Comma 1

(Doveri del giudice di pace)

Art. 9

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Comma 1

(Divieto di applicazione o supplenza)

Comma 2

Dopo l'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. _ (Divieto di applicazione o supplenza). _ 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti".


Art. 10

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Comma 1

(Richiesta di trasferimento e concorso di domande)

Comma 2

Dopo l'articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 10-ter. _ (Richiesta di trasferimento e concorso di domande). _ 1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.
2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti gia' dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorita'. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorita".


Art. 11

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Comma 1

(Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati)

Comma 2

Dopo l'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 10-quater. _ (Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati). _ 1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario".


Art. 12

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Comma 1

(Indennita' spettanti al giudice di pace)

Comma 2

All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non piu' di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.
3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non piu' di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo".


In deroga alla disciplina sul cumulo tra trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e redditi da lavoro, resta fermo il disposto del comma 4-bis dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.


Art. 13

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Comma 1

(Disposizione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta)

Comma 3

Capo II - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 593 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14

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Comma 1

(Delega al Governo in materia penale)

Comma 2

Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonche' il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17.


Art. 15

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Comma 1

(Competenza in materia penale del giudice di pace)

Comma 2

Al giudice di pace e' devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando in tutti i casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a venti giorni; 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 626 (furti punibili a querela dell'offeso); 627 (sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 635, primo comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito).


Al giudice di pace e' devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale: 689 (somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691 (somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); 726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).


Art. 18

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Comma 1

(Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale)

Comma 2

All'articolo 593 del codice di procedura penale, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali e' stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".


Art. 19

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Comma 1

(Competenza per il grado di appello)

Comma 2

Sulle impugnazioni proposte avverso le sentenze ed i provvedimenti penali del giudice di pace e' competente il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.


Art. 20

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Comma 1

(Abrogazioni)

Art. 21

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Comma 1

(Emanazione del decreto legislativo)

Comma 2

Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 14 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.


((


Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.


))


Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'articolo 14, predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'articolo 17.


I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'articolo 14, organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.


Comma 3

Capo III - NORME DI COORDINAMENTO, DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

Art. 22

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Comma 1

(Norma di coordinamento e di attuazione)

Comma 2

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al Capo I.


Art. 23

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Comma 1

(Norme transitorie in materia di nomina e di conferma. Proroga dei giudici di pace in servizio)

Comma 2

Le nomine e le conferme a giudice di pace in forza degli avvisi di copertura dei posti di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale n. 95 del 4 dicembre 1998, sono effettuate con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario integrato territorialmente competente.


I magistrati nominati ai sensi del comma 1, esclusi quelli confermati, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo anteriormente vigente e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.


All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 aprile 1999, n. 84, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000".


Art. 24

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Comma 1

(Norma transitoria in materia di incompatibilita)

Comma 2

In sede di prima applicazione della presente legge, non si procede alla dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, nei casi in cui, pur ricorrendo le ipotesi di incompatibilita' previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c-bis), comma 1-bis e comma 1-ter, ultimo periodo, della predetta legge n. 374 del 1991, come introdotti dall'articolo 6 della presente legge, gli interessati provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a rimuovere le medesime cause di incompatibilita'.


Art. 25

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Comma 1

(Limite numerico)

Comma 2

Per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nel corso del 1999, il numero dei giudici di pace complessivamente in servizio non puo' eccedere le 4.000 unita'.


Art. 26

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Comma 1

(Messi di conciliazione)

Comma 2

I messi di conciliazione non dipendenti comunali, che sono in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che hanno operato presso gli uffici di conciliazione, anche se soppressi, per un periodo di almeno due anni, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unita' e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero della giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale. L'assunzione e' subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego e al superamento di separati concorsi riservati per titoli secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previsti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.


I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del direttore generale competente da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono destinati ad uffici giudiziari compresi nel distretto di corte d'appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi.


Il personale dipendente comunale che opera ovvero che ha operato per almeno due anni presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace esistente nel circondario, ed avente competenza anche per il comune gia' sede degli uffici di conciliazione soppressi.


Art. 27

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Comma 1

(Norme di copertura)

Comma 2

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.