LEGGE

Legge 502/1949 - Proroga del termine di cui al decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435, relativo all'autorizzazione a delegare a enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche.

Proroga del termine di cui al decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435, relativo all'autorizzazione a delegare a enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche.

Numero 502 Anno 1949 GU 16.08.1949 Codice 049U0502

urn:nir:stato:legge:1949-07-29;502

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Ministro per i lavori pubblici ed i Provveditori alle opere pubbliche, nei limiti della rispettiva competenza, sono autorizzati a continuare ad applicare, fino al 30 giugno 1950, le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.


Art. 2

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1949.