Il Ministro per i lavori pubblici ed i Provveditori alle opere pubbliche, nei limiti della rispettiva competenza, sono autorizzati a continuare ad applicare, fino al 30 giugno 1950, le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1949.