LEGGE

Legge 702/1959 - Modifica del secondo comma dell'art. 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington.

Modifica del secondo comma dell'art. 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington.

Numero 702 Anno 1959 GU 09.09.1959 Codice 059U0702

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;702

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, concernente la specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, e' sostituito dai seguenti:
"Al capo della Delegazione, da scegliersi fra il personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Ambasciata d'Italia Washington, che continua a svolgere presso di essa le proprie finzioni, compete, in aggiunta all'assegno di sede in godimento, l'indennita' mensile lorda pari a dollari 447 per il periodo dal 25 dicembre 1956 al 31 ottobre 1957 e pari a dollari 112 per il periodo successivo.
Al vice capo della Delegazione, facente parte del personale dello Stato e che non fruisca dell'assegno di sede, compete, oltre allo stipendio relativo alla qualifica rivestita, l'indennita' mensile lorda pari a dollari 1090".


Art. 2

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Comma 1

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1959-60.
La presente legge ha effetto dal 25 dicembre 1956 fino al 30 giugno 1960.