La, Delegazione, costituita presso l'Ambasciata italiana, a Washington ai sensi del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, esercita le funzioni relative all'attuazione degli accordi di cooperazione e di assistenza tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America, conclusi a Roma il 3 gennaio e 28 giugno 1948 - resi esecutivi con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, e con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 e degli altri piani di cooperazione economica e militare.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La Delegazione e' alle dirette dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed e' soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro.
Per quanto riguarda, gli aspetti politici della sua attivita', riceve in loco istruzioni dall'Ambasciata italiana della quale e' anche consulente tecnico.
Art. 3
#Comma 1
Nella Delegazione, funziona una Sezione autonoma con gestione separata denominata "Delegazione tecnica italiana Sezione acquisti (DELTEC-ACQUISTI), la quale, su richiesta degli enti pubblici e privati all'uopo incaricati dalla pubblica Amministrazione, puo' fungere da agente relativamente ai seguenti acquisti:
a) acquisti da effettuarsi in base agli accordi e piani di cooperazione economica e militare di cui all'art. 1;
b) acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito in legge 30 agosto 1951, n. 950;
c) tutti gli altri acquisti di carattere eccezionale, da parte dello Stato, di materie prime e prodotti essenziali per assicurare l'approvvigionamento del Paese.
La Sezione autonoma e' diretta dal capo della Delegazione, e' posta alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed e' soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro.
Con l'entrata in vigore della presente legge la Delegazione cessa di fare, per conto dello Stato, gli acquisti previsti dall'art. 4 del regio decreto 2 giugno 1946, n. 480.
Art. 4
#Comma 1
La Delegazione di cui all'art. 1 puo' essere soppressa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
La sezione autonoma di cui all'art. 3 puo' essere soppressa con decreti dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro.
Le modalita' per la chiusura delle relative gestioni, sia della Delegazione che della Sezione autonoma, saranno stabilite con decreto dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro.
Art. 5
#Comma 1
Il capo e il vice capo della Delegazione da trarsi, di regola, dai ruoli delle Amministrazioni dello Stato e da distaccarsi presso la Delegazione medesima, sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con L'estero di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per gli affari esteri.
((Al capo della Delegazione, da scegliersi fra il personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Ambasciata d'Italia Washington, che continua a svolgere presso di essa le proprie finzioni, compete, in aggiunta all'assegno di sede in godimento, l'indennita' mensile lorda pari a dollari 447 per il periodo dal 25 dicembre 1956 al 31 ottobre 1957 e pari a dollari 112 per il periodo successivo.
Al vice capo della Delegazione, facente parte del personale dello Stato e che non fruisca dell'assegno di sede, compete, oltre allo stipendio relativo alla qualifica rivestita, l'indennita' mensile lorda pari a dollari 1090)). ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 luglio 1959, n. 702 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal 25 dicembre 1956 fino al 30 giugno 1960."
Art. 6
#Comma 1
Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, necessario al funzionamento della Delegazione e della Sezione autonoma, e' ivi distaccato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro.
Ad esso compete il trattamento di missione all'estero previsto dalle vigenti disposizioni.
Il capo della Delegazione puo' tuttavia assumere - previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero - personale del luogo di particolare capacita' anche di cittadinanza non italiana.
Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro sara' stabilito il numero massimo delle persone di cui al precedente comma nonche' i limiti delle relative retribuzioni, tenute presenti le consuetudini e le leggi locali.
Art. 7
#Comma 1
Per i servizi prestati a norma del precedente art. 3 gli enti gestori sono tenuti a corrispondere un compenso non superiore all'1 per cento sul valore delle merci acquistate, che sara' versato in apposito capitolo del bilancio delle entrate dello Stato.
La misura del compenso, nei limiti di cui al comma precedente, e' determinata dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro.
Art. 8
#Comma 1
Le spese necessarie per il funzionamento della Delegazione e della Sezione acquisti di cui ai precedenti articoli i e 3 sono a carico del Ministero del commercio con l'estero.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fara' fronte per lire 200 milioni con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 486 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-1954 e per le eventuali maggiori occorrenze con assegnazione di fondi da disporsi nei limiti delle somme che affluiranno al bilancio dell'entrata per effetto delle provvigioni di cui al precedente art. 7.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportati con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
#Comma 1
La Delegazione di cui all'art. 1 curera' la chiusura della gestione anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
All'uopo presentera' entro tre mesi il rendiconto al Ministero del commercio con l'estero che eseguira' gli opportuni controlli e lo trasmettera' alla Corte dei conti per il tramite della competente Ragioneria centrale.
L'attivo costituira' fondo di riserva della Sezione autonoma e sara' amministrato per conto e nell'interesse del Ministero del tesoro il quale potra' autorizzarne il deposito in aziende di credito estero o l'impiego in titoli di Stato esteri.
Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario la Sezione autonoma presentera' al Ministero del tesoro apposito rendiconto delle operazioni effettuate sul fondo di cui al precedente comma.