REGIO DECRETO LEGISLATIVO

Utilizzo delle disponibilita' statali di valuta estera.

Numero 480 Anno 1946 GU 10.06.1946 Codice 046U0480

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-02;480

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Testo vigente

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Preambolo

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per il commercio con l'estero; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

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Comma 1


L'utilizzo delle disponibilità in valuta estera appartenenti al Tesoro dello Stato, occorrenti per gli approvvigionamenti del Paese e subordinato alla presentazione, da parte o per il tramite del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri interessati ai vari rami degli approvvigionamenti stessi, di specifica richiesta che quando non sia accompagnata dalla corrispondente copertura in lire deve essere munita della dichiarazione delle competenti ragioniere centrali circa l'impegno della spesa sul bilancio dello Stato. Alla richiesta medesima sarà dato corso con autorizzazione del Ministero del tesoro Portafoglio dello Stato.

Art. 2

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Comma 1


Gli utilizzi di cui all'articolo precedente, effettuati successivamente all' 8 settembre 1943 e prima della pubblicazione del presente decreto, s'intendono autorizzati e la regolazione dei relativi finanziamenti bancari in lire, sia per capitale che per interessi ed accessori, avrà luogo nei modi stabiliti nell'art. 1.

Art. 3

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Comma 1


Il Ministro per il tesoro provvede, con suoi decreti:
a concedere le garanzie statali eventualmente occorrenti fino alla avvenuta regolazione dei finanziamenti bancari di cui all'articolo precedente;
ad iscrivere in bilancio le variazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 4

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Comma 1

((Gli acquisti da parte dello Stato per gli approvvigionamenti di cui all'art. 1 possono essere affidati dai Ministri per gli affari esteri, per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero, con il concerto degli altri Ministri interessati, ad apposite delegazioni da costituirsi presso le rappresentanze italiane all'estero, i cui capi hanno la veste di funzionari delegati.
Le erogazioni delle disponibilità di cui al presente decreto sono regolate dalle norme, in quanto compatibili, di cui agli articoli 54, 55 e 56 del regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e da quelle altre che il Ministro per le finanze e per il tesoro, di concerto con quello per il commercio con l'estero, può emanare in virtù dell'art. 53 del predetto regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856.
Agli effetti di quanto è previsto nel comma precedente, le disposizioni ivi indicate continuano ad avere vigore oltre il termine stabilito nell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172))
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((1))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 27 marzo 1947, n. 1884 ha disposto (con l'art. 4) che la modifica ha effetto dal 1 aprile 1945.

Art. 5

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Comma 1

((Ai fini del controllo e degli accertamenti contabili ed amministrativi per le operazioni previste dall'articolo precedente, il Ministro per le finanze e il tesoro ha facoltà di inviare propri funzionari presso ciascuna delegazione))
.
((1))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 27 marzo 1947, n. 1884 ha disposto (con l'art. 4) che la modifica ha effetto dal 1 aprile 1945.

Art. 6

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Comma 1


Alle merci importate in Italia, per conto dello Stato, con l'utilizzo delle, disponibilità valutarie previsto agli articoli precedenti, si applicano, per quanto concerne la determinazione dei prezzi, la presa in consegna e la distribuzione nel territorio nazionale, le disposizioni concernenti i prodotti forniti dai Governi Alleati al governo Italiano, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370 e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 7

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Comma 1


Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 si applicano in quanto possibile, anche agli acquisti effettuati prima dell'emanazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Comma 2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

Comma 4

UMBERTO

Comma 5

DE GASPERI - CORBINO - GRONCHI - GULLO - LOM- BARDI - BRACCI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Conte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 242. - FRASCA