Il Ministro per l'interno puo' disporre con ordini vistati dalla Ragioneria centrale competente, che i fondi accreditati ai funzionari delegati in contabilita' speciale ed eccedenti le necessita' degli stessi siano trasferiti ad altri funzionari delegati ai quali debbano somministrarsi fondi per spese a carico dei medesimi capitoli ed articoli.
Con le stesse modalita' e condizioni il Ministro predetto ed il Ministro per la difesa, per quanto concerne i servizi della Marina, possono disporre il trasferimento di somme accreditate ai rispettivi funzionari delegati e da questi prelevate in contanti a favore di altri funzionari delegati dalle Amministrazioni medesime.
Gli ordini ministeriali per i trasferimenti dei fondi di cui al presente articolo vanno emessi non oltre il 10 settembre successivo alla scadenza dell'esercizio e debbono avere completa attuazione entro il 30 settembre.
I capitoli sui quali possono operarsi i trasferimenti di cui al presente articolo saranno determinati, per ciascuno esercizio, su proposta dell'Amministrazione interessata, con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I trasferimenti di fondi disposti a norma del precedente art. 1 debbono essere comunicati, a cura della Amministrazione centrale, al funzionario a favore del quale e' stato disposto il trasferimento ed alla Corte dei conti, contemporaneamente all'ordine che viene dato al funzionario che vi deve provvedere.
Il funzionario che riceve l'ordine di trasferire i fondi vi provvede:
a) per i fondi accreditati in contabilita' speciale, a mezzo ordinativo commutabile in quietanza di accreditamento alla contabilita' speciale intestata al funzionario a favore del quale i fondi debbono essere somministrati;
b) per i fondi prelevati in contanti, mediante versamento del relativo importo nella Tesoreria la quale, in corrispondenza del versamento stesso, emette un vaglia del Tesoro. Il funzionario che riceve i fondi ne invia dichiarazione di ricevuta al funzionario mittente, dandone comunicazione alla Ragioneria centrale ed eventualmente alle Ragionerie regionali od a quelle provinciali competenti per i controlli nei confronti dei due funzionari.
Art. 3
#Comma 1
I trasferimenti di fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono considerati a tutti gli effetti come riduzione del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato cedente e come aumento del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato ricevente.
Art. 4
#Comma 1
Ai fondi trasferiti a norma del precedente art. 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, primo, secondo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Tali disposizioni sono estese ai fondi direttamente accreditati in contabilita' speciali, a carico degli stanziamenti di bilancio.
Art. 5
#Comma 1
Il funzionario delegato che trasferisce i fondi allega al rendiconto l'ordine con il quale l'Amministrazione centrale ha disposto il trasferimento e la dichiarazione del funzionario ricevente, di cui all'ultimo comma del l'art. 2, nonche', se intestatario di contabilita' speciale, l'ordinativo estinto, con il quale il trasferimento stesso e' stato effettuato.
Il funzionario che riceve i fondi, invece, allega al rendiconto la comunicazione di cui al comma primo dell'art. 2, annotata dalla Tesoreria degli estremi relativi al vaglia del Tesoro riscosso, oppure, se intestatario di contabilita' speciale, la quietanza comprovante la commutazione dell'ordinativo in entrata a tale contabilita'.