La commissione di cui al precedente comma 1, lettera h), avra' altresi' il compito di rilevare i costi delle diverse forme di riscossione anche al fine di individuare la misura delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi di spese e degli interessi di cui alla lettera f), n. 7, punti I, II, III, IV e V. A tal fine la commissione potra' avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di istruzione delle decisioni da assumere; potra' ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi dei costi e di bilanci e potra', altresi', consultare, anche a mezzo della segreteria tecnica, singoli esattori concessionari o i loro rappresentanti.
Nei provvedimenti adottati dal Ministro delle finanze deve essere riportato il contenuto del parere espresso dalla commissione.
Ai componenti della commissione, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.