LEGGE

Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi.

Numero 657 Anno 1986 GU 15.10.1986 Codice 086U0657

urn:nir:stato:legge:1986-10-04;657

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

La commissione di cui al precedente comma 1, lettera h), avra' altresi' il compito di rilevare i costi delle diverse forme di riscossione anche al fine di individuare la misura delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi di spese e degli interessi di cui alla lettera f), n. 7, punti I, II, III, IV e V. A tal fine la commissione potra' avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di istruzione delle decisioni da assumere; potra' ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi dei costi e di bilanci e potra', altresi', consultare, anche a mezzo della segreteria tecnica, singoli esattori concessionari o i loro rappresentanti.


Nei provvedimenti adottati dal Ministro delle finanze deve essere riportato il contenuto del parere espresso dalla commissione.


Ai componenti della commissione, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.


Art. 2

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Comma 1

Nell'esercizio della delega saranno rivedute le vigenti disposizioni sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate indicati alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 1 e quelle relative ai servizi della riscossione al fine di coordinarle con le norme emanate in attuazione della delega contenuta nello stesso articolo e assicurare uniformita' di procedure esecutive ispirate a criteri di semplicita' e funzionalita'.


Saranno infine emanate norme per estendere l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione e per l'opportuno coordinamento delle disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.


Art. 3

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Comma 1

Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 3 ottobre 1987, n. 403, (con l'art.1, comma 2) ha disposto che"Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e' prorogato al 31 gennaio 1988."


Art. 4

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Comma 1

Anche al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo della distribuzione territoriale delle circoscrizioni secondo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, in sede di prima applicazione della riforma le delimitazioni territoriali delle concessioni saranno improntate a criteri obiettivi di efficienza, economicita' e funzionalita' adeguati alle caratteristiche socio-economiche di ciascuna provincia tenendo conto delle indicazioni che saranno previste nei decreti delegati relativamente al numero minimo, non inferiore a 50.000, di abitanti da servire, al numero minimo di operazioni da svolgere ed all'ammontare globale minimo dei tributi da riscuotere, fermo restando che il numero complessivo delle concessioni su scala nazionale non potra' essere superiore a 300.


In tale primo periodo, di durata non superiore a cinque anni, le concessioni saranno preferibilmente conferite a quelle aziende che, nel rispondere ai requisiti di cui alla lettera e) dell'articolo 1, hanno gestito, in proprio anche sotto diversa forma societaria ovvero attraverso i propri soci, nell'ambito territoriale determinato ai sensi del precedente comma, il servizio esattoriale con impegno ed efficienza.


Art. 5

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Comma 1

Gli importi minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate a norma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, sono elevati rispettivamente a lire tremiladuecento e a lire centomila.


Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 3, la misura delle predette commissioni sara' stabilita con i criteri e le modalita' previsti per la determinazione della commissione di cui all'articolo 1, lettera f), n. 7, punto I.


La misura della penale prevista dall'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dal quinto comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, e' ridotta allo 0,50 per cento se il mancato versamento e' dovuto ad errori materiali.


Art. 6

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Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi, in ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, utilizzando lo specifico accantonamento: "Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi".


Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.