L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dal comma 5 dell'articolo l0 -ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' abrogato.
Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.